esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 1

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londraaa
view post Posted on 15/12/2010, 13:46




i tempi stringono aiutoooooo
 
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robbycb
view post Posted on 15/12/2010, 13:47




forzaaaaaaaaaaaaaaaa
 
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marta80
view post Posted on 15/12/2010, 13:48




mi dite solo la sentenza a cui fare riferimento grazie
 
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labrax76
view post Posted on 15/12/2010, 13:58




CITAZIONE (labrax76 @ 15/12/2010, 12:05) 
scusate va bene la successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 2, ma vi rammento che il reato lo commette anche dopo e la querela è successiva .. per cui viene punito esclusivamente per il reato di stalking che è speciale rispetto alle minacce e alle offese ... o no?

Cass. Pen. n. 20334 del 11.05.2006
 
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handhy73
view post Posted on 15/12/2010, 13:58




mi hanno detto che si devono spiegare i 2 casi e fare gli esempi se è stalking sia se non lo è proprio perchè non c'è la certezza di quando si siano verificate le condotte lesive
 
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verambrakum
view post Posted on 15/12/2010, 13:59




io non vorrei ingenerare confusione ma nn deve tenersi presente che le minacce di Tizio sono sempre state dirette a far temere un danno alle cose e non a Caia o a persone a lei congiunte o care (elemento essenziale dell’art. 612 bis c.p.), e che Caia aveva dapprima già cambiato alcune sue abitudini di vita, verosimilmente quindi anche dapprima dell’entrata in vigore del Decreto 11/2009 ( 23 febbraio 2009), di poco antecedente la querela della donna(metà marzo 2009), considerando che gli atti di molestia iniziano dal novembre 2008???????????????????
 
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scirocco86
view post Posted on 15/12/2010, 13:59




vedete se va bene

Con il decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito dalla legge 23 aprile 2009 n.38, è stata, introdotta all'interno del codice penale il reato di “stalking”.

Lo stalking, richiama condotte che già di per sé costituiscono reato (minaccia molestia, lesioni personali, omicidio), ma proprio al fine di reprimere il particolare fine criminologico dello stalker, il legislatore ha voluto prevedere una norma e soprattutto delle sanzioni ad hoc.

La norma prevede che chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria tale da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elemento cardine della condotta punita dall’articolo 612 bis c.p. è la reiterazione delle minacce e delle molestie nei confronti della vittima.

La reiterazione di tale condotta ci conduce al secondo elemento costitutivo della norma, ovvero l’insorgere di un particolare stato d’animo di ansia e di paura nei confronti della vittima.

La condotta reiterata deve creare un disagio psichico, un «timore» che può benissimo tramutarsi in uno stato patologico di ansia, tale da determinare un decadimento del vivere quotidiano.

Infatti, tra i vari eventi che la condotta tipica può causare vi è l’alterazione delle proprie abitudini di vita, la quale può essere vista come una particolare ipotesi di violenza privata.

L’ulteriore bene giuridico tutelato è l’incolumità individuale, quando le minacce o le molestie provochino il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, che comporta la lesione del bene salute.

La norma si espone a critiche per la mancata indicazione del numero di episodi necessario per integrare la serie minima, arrecando a tali figure un indubbia indeterminatezza.

Ulteriore problema danno le restanti due forme di evento: il “fondato timore per l’incolumità” e, soprattutto, il “perdurante e grave stato di ansia e di paura”.

Ma in ogni caso è ipotizzabile la figura del tentativo, purché possa dimostrarsi che gli atti diretti in modo non equivoco a cagionare il delitto si siano verificati in numero tale da soddisfare il requisito della reiterazione richiesto per la configurazione dello stesso.

La condotta del responsabile, per integrare il reato, non necessita dell’elemento psichico del dolo specifico essendo sufficiente il reato di dolo generico.

Dolo generico che deve manifestarsi nella volontà e consapevolezza di porre in essere condotte persecutorie, con la volontà di disturbare la normale serenità d’animo della vittima.

Non è quindi necessario agire con azioni specifiche per turbare lo stato d’animo, visto che il semplice pedinamento insistente può causare un timore per la propria sicurezza personale o di una persona vicina tale da pregiudicare in maniera rilevante il modo di vivere e causare l’insorgere di uno stato d’ansia e di disturbo alla vita di relazione della vittima.

Le condotte più diffuse sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell’abitazione, gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attività.

Mentre le comunicazioni indesiderate sono rivolte direttamente alla vittima, ovvero alla famiglia, agli amici o ai colleghi della vittima stessa. Nel caso esaminato consistono nel telofonare alla vittima a qualsiasi ora del giorno e della notte ed ad inviare sms minatori.

Le conseguenze per chi e` vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime.

La vittima, per timore di ricevere nuove molestie, ha paura di uscire di casa, non è in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, è incapace di salvaguardare la propria quotidianità.

Molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress.

Il delitto di stalking è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è sei mesi.

Si procede d’ufficio, se il fatto è commesso nei confronti di una persona minore o diversamente abile.

La pena è fissata nella reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un minore.

Ulteriore rimedio per la vittima, oltre alla querela, è l’istituto della diffida al molestatore.

La persona che si ritiene offesa dai fatti che possono preludere alla fattispecie prevista dall’articolo 612 bis c.p., fino a quando non presenta formale atto di querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del responsabile delle molestie.

La richiesta di ammonimento deve essere trasmessa al Questore competente per territorio, in base al luogo di residenza del presunto persecutore.

Il Questore deve esperire tutte le opportune indagini sia in ordine alla fondatezza dell’istanza di ammonimento, sia in ordine alla personalità del presunto responsabile, acquisendo anche i precedenti di polizia sullo stesso.

L’Autorità di polizia, accertata sia la fondatezza dei fatti, sia la necessità di intervenire, convoca il presunto molestatore e procede ad ammonire il responsabile, identificandolo con apposito processo verbale.
Nell’ipotesi in cui il soggetto, già ammonito, protragga ulteriormente i propri comportamenti di molestia, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 612 bis c.p., il Questore, su autorizzazione questa volta del pubblico ministero che procede, diffida formalmente il responsabile degli atti di molestia, preventivamente iscritto nel registro degli indagati, a compiere altri atti persecutori.

L’introduzione del reato di atti persecutori porta ad analizzare i rapporti con i reati che con esso possono concorrere.

L’attenzione va innanzitutto al reato di minaccia di cui all’art. 612 c.p., il quale deve considerarsi assorbito in quello di atti persecutori, venendo a configurare una delle condotte incriminate.

In relazione a quello di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., il concorso va risolto in base al criterio di specialità, infatti l’alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di violenza privata.

Discorso più complesso è la contravvenzione di cui all’art. 660 c.p..

Lo stesso articolo punisce con l’arresto chiunque reca a taluno molestia o disturbo.

Le molestie individuate nell’art 612 bis costituiscono il genus rispetto a quelle del 660 c.p., per l’integrazione del quale sono richiesti ulteriori requisiti che vengono a restringerne l’ambito applicativo.

Deve tuttavia precisarsi che, affinché sia integrato il delitto di atti persecutori, è necessaria una reiterazione delle condotte tale da produrre effetti perduranti nel tempo.

Questo porta a ritenere che le incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata continueranno a sussistere quale autonome ipotesi di incriminazione nel caso di singolo episodio oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, essendo proprio il carattere della serialità, e delle annesse e perduranti condizioni psico-fisiche della vittima, gli elementi fondamentali della fattispecie in esame.

Qualora la condotta è posta in essere antecedentemente all'entrata in vigore della norma, ed è proseguita nel periodo seguente è comunque configurabile “Il reato di stalking”.
Infatti lo stesso ha natura abituale, e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. medesimo qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento, e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo, ad essi legato da un vincolo di abitualità.

Ne consegue che il nuovo reato, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione.

Il principio di irretroattività della legge, è codificato nell’art. 11 disp. Prel. c.c., nell’art. 25, comma 2, Cost, e nell’art. 2 c.p.
L’art.2 c.p. sancisce il principio di irretroattività della legge penale , che opera in funzione di garanzia, a favore del reo.
Si ha irretroattività della legge penale nelle ipotesi di nuova incriminazione e nelle ipotesi in cui la legge è più sfavorevole al reo.
Dinanzi una nuova incriminazione (art. 2, comma 1, cp), e rispetto a determinati fatti si è puniti in base alla nuova fattispecie penale.

Il reato di stalking - art. 612 bis c.p.,deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L, qualora vi siano atti di minaccia o molestia compiuti prima dell’entrata in vigore, ed altri atti commessi dopo quel momento, legati da un vincolo di abitualità, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale (Trib. Milano, 17-04-2009).

La Corte di Cassazione n°11945/2010 analizzando un caso analogo alla fattispecie in esame ha valutato reiterato nel tempo le illecite condotte a danno di TIZIA.

Infatti a parere di chi scrive, le condotte si sono succedute per un ampio arco di tempo, e con cadenza, tanto da causare e giustificare, lo stato patologico da esse causato nella vittima.


A parere di chi scrive dette condotte possono definirsi atti molesti, idonei ad alterare la serenità e l'equilibrio della minore.

Infatti dette condotte erano dirette a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria (Cassazione n°11945/2010).

La condotta ha realizzato uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura.



Dette paure sono giunte fino a fare cambiare a caia le proprie abitudini di vita pur di sottrarsi agli incontri sgraditi con tizio.


E’ ravvisabile, nell’elemento psicologico dello stalker, e nelle sue condotte seriali, il dolo generico.

Infatti lo stesso con i suoi comportamenti seriali si è certamente rappresentato gli effetti psicologici che in caia si stavano creando.

Dalle dichiarazioni di caia ricaviamo che i comportamenti criminosi si sono verificati a partire dal novembre del 2008 e si sono probabilmente protratti sino al momento della della querela avvenuta nel marzo del 2009, quindi a parere di chi scrive si ritiene che le molestie e la violenza privata non sussistono quale autonome ipotesi di incriminazione, essendosi, le stesse protratti nel tempo, ed avendo causato un grave stato d’ansia in caia.


Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.

 
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ALEmagicolupo
view post Posted on 15/12/2010, 13:59




c'è qst parere su miniinterno ke ne dite:

La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..
Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.
 
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disordeR!
view post Posted on 15/12/2010, 14:00




Pare che una sentenza di riferimento, possa essere la 17 aprile 2009 del tribunale di Milano ;
qualcuno può confermarmi questo?
 
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scirocco86
view post Posted on 15/12/2010, 14:02




scusate sostituite minore con caia
 
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Gneca52
view post Posted on 15/12/2010, 14:03




ragazzi, pote dirmi se siete arrivati ad una soluzione? a Napoli manca poco
 
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(XXX)
view post Posted on 15/12/2010, 14:03




La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..
Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.

integrando questo con la giurisprudenza credo sia risolto il problema, a mio avviso è fatto bene
 
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robbycb
view post Posted on 15/12/2010, 14:05




avete notato che l'amministratore del sito non è in linea come mai????????????? molto strano
 
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Gneca52
view post Posted on 15/12/2010, 14:06




ke significa quando l'amministartore del sito nn è in linea?
 
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STEF87h
view post Posted on 15/12/2010, 14:06




INTEGRANDO in che senso?
 
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214 replies since 14/12/2010, 19:17   46099 views
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