esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 1

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labrax76
view post Posted on 15/12/2010, 12:05




scusate va bene la successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 2, ma vi rammento che il reato lo commette anche dopo e la querela è successiva .. per cui viene punito esclusivamente per il reato di stalking che è speciale rispetto alle minacce e alle offese ... o no?
 
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clarence10
view post Posted on 15/12/2010, 12:06




1) STALKING O NO?
 
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mukkopazzo
view post Posted on 15/12/2010, 12:07




chi non sa non scriva
stiamo lavorando, è inutile fare 1000 domande
 
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robbycb
view post Posted on 15/12/2010, 12:08




buon lavoro
 
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marylivio
view post Posted on 15/12/2010, 12:10




ragazzi scusate come faccio a vedere la risposta alle tracce per poterla inviare ad una persona
 
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manuela 77
view post Posted on 15/12/2010, 12:11




ragazzi qual'è la sentenza di riferimento?
 
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robbycb
view post Posted on 15/12/2010, 12:11




credo che comunque il reato sia 612 bis c.p
 
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Calabro
view post Posted on 15/12/2010, 12:14




raga per me niente stalking fino al 25 febbraio 12009 data di entrata in vigore del decreto legge successivamente convertito....per queste ipotesi solo molestie e minacce attesa la irretroattività del suddetto decreto alle ipotesi delittuose verificatesi in data antecedente...per gli episodi successivi al 25 febbraio 2009 fino alla metà di marzo 2009,data della querela,perchè la sentenza n°6417 del 2010 chiarisce che basterebbero anche due soli episodi riconducibili alla fattispecie criminosa introdotta dal decreto di cui sopra per integrare il reato di stalking MA SOLO COMUNQUE PER GLI EPISODI SUCCESSIVI AL 25 FEBBRAIO 2009....ATTENDO RISPOSTE
 
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massimodinoi
view post Posted on 15/12/2010, 12:15




HO TROVATO QUESTO CREDETE POSSA SERVIRE?


IL CSM nel suo parere durante il procedimento legislativo ha affermato che lo stalking è reato di danno e di evento
Consegue che
a. non è sufficiente una condotta unica o reiterata, che offenda la libertà dell'individuo b. deve aversi un evento di danno e non un pericolo di lesione altrimenti si sarebbe avuta una serie di "indebite e pericolose estensioni" del reato
 
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(XXX)
view post Posted on 15/12/2010, 12:16




CITAZIONE
scusate va bene la successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 2, ma vi rammento che il reato lo commette anche dopo e la querela è successiva .. per cui viene punito esclusivamente per il reato di stalking che è speciale rispetto alle minacce e alle offese ... o no?

da mo che lo vado dicendo io ;)
 
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]M3D[
view post Posted on 15/12/2010, 12:17




Qui pubblicano soluzione, non so se può essere utile:

[URL]http://www.curiosandone.blogspot.com/[/URL]
 
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lucaantonio734
view post Posted on 15/12/2010, 12:18




novità
 
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mentore73
view post Posted on 15/12/2010, 12:19




CITAZIONE (rob23 @ 15/12/2010, 12:04) 
mentore 73 fai tu copia e incolla e mettilo qui......ci sono tante persone che non capisco un tubo

rob nn ho capito cosa vuoi che posti?
 
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verambrakum
view post Posted on 15/12/2010, 12:22




ragazzi, scusate ma credo sia questa:
Conviene prendere le mosse dal punto nevralgico della richiesta del P.M., che è senza dubbio il delitto di atti persecutori contemplato dall'art. 612 bis c.p. (disposizione a sua volta intro-dotta nell'ordinamento dal D.L. n. 11/2009). Procedendo all'analisi della fattispecie astratta, si osserva che si tratta innanzitutto di reato comune, potendo essere commesso da "chiunque"; è inoltre indubbio che sia una figura criminosa sussidiaria, poiché nell'incipit della norma si prevede una clausola di riserva relativamente determinata ("salvo che il fatto costituisce più grave reato"). Passando alla struttura dell'elemento materiale, si osserva che la norma delinea due condotte alternative che sono rispettivamente quelle di minaccia e molestia: si tratta di concetti noti e largamente impiegati nel nostro ordinamento penale, che a tali condotte dedica (tra l'altro) due au-tonome fattispecie che sono, come è noto, quelle di cui agli artt. 612 e 660 c.p.

L'art. 612 bis c.p., dal canto suo, prevede senza dubbio un reato di evento, poiché postula che la condotta di molestia o minaccia produca nella persona offesa, a seconda dei casi, "un perdurante e grave stato di ansia o di paura", oppure "un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva", oppure infine che sia tale da costringerla "ad alterare le proprie abitudini di vita". Ulteriore e fondamentale peculiarità della norma sta nel richiedere esplicitamente la ripetizione nel tempo delle condotte di aggressione: per integrare il reato, cioè, è necessario che la minaccia o molestia idonea a determinare uno dei suddetti eventi non sia isolata, ma avvenga "con condotte reiterate". Poiché, dunque, per dar corpo al delitto di atti persecutori è necessaria una pluralità di comportamenti minacciosi o molesti, pare evidente che quello disegnato dal legislatore sia un vero e proprio reato abituale; più esattamente, quello che la migliore dottrina definisce da tempo come reato necessariamente abituale, nel quale cioè la reiterazione delle condotte è essa stessa elemento costitutivo del fatto (che dunque mai potrebbe essere integrato da un unico ed isolato episo-dio). Questa costruzione teorica non ha ovviamente nulla a che vedere con la figura del reato per-manente evocata dal Pubblico Ministero: questa tipologia di reato, infatti, presuppone che l'offesa al bene tutelato dalla norma si protragga nel tempo per effetto di una condotta persistente ed unitaria. Alla nozione di reato permanente è dunque estranea la caratteristica della pluralità delle condotte che, al contrario, identifica con certezza il reato abituale.

Ora, proprio la delimitazione delle caratteristiche del reato abituale è di importanza fondamentale ai nostri fini, in particolare se la si cala nella tematica della successione di leggi penali. Si consideri in effetti che l'art. 612 bis c.p. introduce nel sistema penale una fattispecie nuova e con un contenuto che solo in parte trova corrispondenza nelle norme incriminatici preesistenti: i fatti addebitati al M. R. sub A) potrebbero infatti, volta a volta, essere ricondotti alle fattispecie dell'ingiuria, della diffamazione, delle molestie, della minaccia; ma l'art. 612 bis c.p. innova in modo radicale il sistema, introducendo una serie di eventi materiali quale conseguenza delle condotte "tradizionali" di minaccia e molestia e, soprattutto, compone e unifica queste ultime nel quadro di un reato abituale che, in quanto tale, acquisisce un disvalore penale del tutto nuovo ed autonomo.

Se a questo si aggiunge che il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 612 bis è di gran lunga più severo rispetto a quello delle fattispecie prima citate, appare allora evidente che la norma potrà applicarsi esclusivamente agli episodi commessi dopo la sua entrata in vigore, a meno di non voler intaccare il fondamentale principio dell'irretroattività della norma penale (art. 2 c.p.).

In sostanza, passando al caso concreto, per verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p. non si potranno prendere in considerazione i singoli episodi di minaccia o molestia commessi prima dell'entrata in vigore della norma (avvenuta il 25 febbraio scorso) ma solo quelli successivi.

Ebbene, esaminando gli atti si può notare che nel ristretto arco di tempo successivo al 25 febbraio sono stati commessi ai danni della R. Ub. i seguenti fatti riconducibili alle condotte di molestia e minaccia incriminate dalla norma: la diffusione di un volantino nel quale si annuncia che la R. Ub. effettua massaggi a domicilio; l'invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un mazzo di fiori con allegato un biglietto di condoglianze, di tre pacchi contenenti rispettivamente ossa, una vagina finta e un non meglio identificato oggetto di odore nauseabondo; l'invio, infine, di un sollecito di pagamento a firma di tale avvocato Taddei di Bologna e di tre sms. Ebbene, pare al Giudice che gli episodi ora segnalati, per il loro numero esiguo e per la limitata reiterazione nel tempo (si tratta di pochi giorni), siano insufficienti a dar vita all'essenziale requisito dell'abitualità che è proprio del reato di atti persecutori. Vanno inoltre, e comunque, escluse dal novero degli atti rilevanti ai fini dell'integrazione del reato quelle azioni di disturbo e minaccia che si siano indirizzate a soggetti diversi dalla R. Ub. (azioni che, eventualmente, rileveranno come autonome e diverse ipotesi di reato in danno di altre persone offese).

Si deve in conclusione escludere, perlomeno allo stato, il requisito della gravità indiziaria con riguardo all'imputazione sub A).

Quanto all'imputazione provvisoria sub C), ritiene il Giudice che il fatto non consenta di configurare, ex art. 274 lett. c) c.p.p., un concreto e specifico pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio: il furto in questione costituisce nel quadro complessivo della vicenda un fatto del tutto isolato e marginale, mentre, se del caso, è configurabile un pericolo di reiterazione di reati completamente differenti.

COME CORPO PER IL PARERE E INSERIRE POI CASSAZIONE. cioè il ns cliente risponderà di stalking da febbraio in poi e prima di minaccia e molestie. leggete la parte in rosso!!!!!
 
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robbycb
view post Posted on 15/12/2010, 12:23




ragazzi ma la cacciate sta soluzione?????????????dai che è tardi
 
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214 replies since 14/12/2010, 19:17   46099 views
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