esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 1

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ninnino/a
view post Posted on 15/12/2010, 11:35




secondo me scusate la mia ignoranza in materia ma da quello che ho capito inizia il reato nel 2008 e si protrae fino a marzo 2009 secondo voi al clieente bisogna spiegare che fino a febbraio 2009 rischia per un reato e dal febbraio 2009 per stolking?secondo voi?
 
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labrax76
view post Posted on 15/12/2010, 11:35




però sembra portata alla querela dall'esasperazione derivante dalla reiterazione del comportamento persecutorio ... quel dapprima sembra essere un termine di legame della condotta tra il 2008 e il 2009
 
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mentore73
view post Posted on 15/12/2010, 11:36




Raga, è stalking!
Sent. gennaio 2010 per argomentare sulla applicazione della legge!
Sent. maggio 2010 per argomentare che anche solo due atti, quindi che si applica anche se il reato è reiterato per pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge.
Il commento alla sent. 2010 per argomentare sulla struttura del reato abituale.
Il materiale lo avete già postato.
Operate di cesello, taglia incolla e modifa della sintassi ed il parere è fatto.
Oggi è semplice!
Buon avoro a tutti!
 
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tadd456
view post Posted on 15/12/2010, 11:37




Corte Cassazione Penale, sezione quinta - Sentenza n. 34015/2010 Corte di Cassazione Penale, sezione quinta - Sentenza n. 34015 del 21/09/2010
Stalking - Art. 612-bis codice penale - Integra il reato il reiterato comportamento molesto nei confronti della vittima in modo da provocarle sia un grave stato di ansia che il fondato timore per la sua incolumità, tanto da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.


FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (OMISSIS) avverso la ordinanza in data 26 novembre 2009 con la quale il Tribunale del riesame di (OMISSIS) ha accolto l’impugnazione proposta da D. G. G. avverso l’ordinanza del Gip, applicativa della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p. in relazione alla contestazione del reato di cui all’art. 612 bis c.p..

Per l’effetto, il Tribunale ha annullato la detta ordinanza cautelare ritenendo di non ravvisare il necessario compendio indiziario in materia di stalking.

In particolare, ad avviso del Tribunale, gli elementi indiziari raccolti e cioè un paio di sms telefonici inviati alla presunta vittima nonché altrettanti comportamenti dell’indagato (posti in essere uno nel maggio e uno nel luglio 2009) risoltisi in un caso in minacce di morte e nell’altro caso in un fatto di diffamazione, non presentavano il carattere della persecutorietà e della attitudine a generare uno stato di ansia tale da impedire alla persona offesa la propria vita lavorativa e familiare.

Deduce il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell’art. 612 bis c.p.

Sotto il primo profilo il PM denuncia di illogicità l’argomentare del giudice del riesame che da un lato ha verificato i comportamenti ingiuriosi e minacciosi dell’indagato ma, dall’altro, ha negato loro qualsiasi attitudine alla invasività nella vita della persona offesa.

Sotto il secondo profilo sottolinea che il Tribunale ha ritenuto non dimostrato lo stato patologico della vittima, dimenticando che tale stato è previsto solo per una delle ipotesi alternative di stalking, quella cioè del cadere in uno stato di ansia e di paura. Era rimasta del tutto apoditticamente negata la integrazione della ulteriore modalità attuativa del reato, costituita dal versare, la vittima, nel timore per la incolumità propria a causa del comportamento vessatorio dell’indagato.

In data 14 giugno 2010 è pervenuta una memoria di replica nell’interesse del D. G. nella quale si dà atto della completezza e logicità del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato.

Dalla lettura del capo di imputazione provvisorio si evince che al D. G. è stato contestato il reiterato comportamento molesto nei confronti della M. V., in modo da provocarle sia “un grave stato di ansia” che “il fondato timore per la sua incolumità”.

Si tratta, come correttamente osservato dal PM impugnante, di condotte alternative capaci tutte e ciascuna di integrare il reato in discussione.

Il reato ex art. 612 bis c.p. è infatti previsto quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, sia tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il Tribunale è giunto ad escludere che le condotte dell’indagato abbiano avuto rilievo nell’ottica della provocazione dello stato di ansia e in quello di ingenerare la necessità di mutare le abitudini di vita: in particolare ne ha escluso il carattere assillante e/o persecutorio.

Tale conclusione appare però non in linea logica con la ricostruzione della vicenda, così come operata nella prima parte del provvedimento.

Lo stesso Tribunale ha infatti dato atto della denuncia della persona offesa la quale ha riferito di molestie telefoniche da maggio a luglio, di squilli telefonici anche nel corso della notte e della ricezione di sms; ha attestato altresì che la persona offesa ha anche raccontato di ripetute aggressioni verbali alla presenza di testimoni e delle iniziative gravemente diffamatorie assunte presso i propri datori di lavoro per indurli a licenziarla. Ancora il Tribunale ha dato atto dell’accertata ricezione degli sms, delle minacce di morte proferite dall’indagato all’indirizzo della denunciante affinché questa riprendesse la relazione sentimentale con lui ed infine delle azioni diffamatorie.

In conclusione, mentre appare oggettivamente indubbio il carattere ripetuto delle iniziative di molestia e di minaccia riportate nel provvedimento, non chiaro risulta se il Tribunale, nel dare atto, consecutivamente, di quelle denunciate e di quelle accertate, abbia inteso sostenere che le diverse emergenze si saldano ovvero che gli accertamenti di PG abbiano indotto a circoscrivere la attendibilità della persona offesa. Nel primo caso, infatti, apparirebbe manifestamente illogica o quantomeno del tutto carente di spiegazione razionale l’affermazione che si sia trattato anche di comportamenti contenuti nel numero e nella qualità, non “assillanti” e “non invasivi della vita altrui”. Soprattutto, alla luce della carenza di motivazione evidenziata, risulta del tutto manchevole anche l’analisi riguardo alla attitudine dei detti comportamenti ad ingenerare un perdurante e grave stato di ansia o anche soltanto di paura oppure un fondato timore per l’incolumità propria o altrui, requisiti tutti previsti, come detto alternativamente, dall’art. 612 bis e oggetto di esplicita contestazione.

L’affermazione in tal senso resa dai giudici presenta invero carattere di apoditticità e l’esame del punto deve dunque essere ripetuto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di (OMISSIS) per nuovo esame.
 
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(XXX)
view post Posted on 15/12/2010, 11:38




Provo ad essere più chiara:

Il d.l. esce sulla gazzetta del 24 febbraio 2009, la querela avviene a marzo ergo in pieno vigore del d.l., la conferma del d.l. per mezzo della legge è solo la conferma che quella è diventata legge...se c'è un d.l. fa stato ad ogni effetto , il problema sarebbe nato in caso di NON conferma per mezzo di legge, ma qualora la legge confermi il d.l. l'art. è in vigore dal giorno della emanazione del d.l. a tutti gli effetti, così come non si pone il problema dei comportamenti idonei a configurare il reato..la querela è stata esposta in pieno vigore dell'art. 612 bis ..spero di essere stata utile a chiarire i dubbi.

Non solo il d.l. è chiaro anche nell'asserire che anche in presenza di un solo atto idoneo a configurare la fattispecie si dà per scontato che ce ne siano antecedenti e qualora fossero antecedenti alla legge sarebbero lo stesso presi in considerazione ai fini dell'inquadramento della fattispecie
 
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Gneca52
view post Posted on 15/12/2010, 11:43




Ragazzi, scusate se vi metto fretta ma, a Napoli consegnano alle 17!!!
 
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labrax76
view post Posted on 15/12/2010, 11:47




secondo me bisogna verificare se l'alterazione delle abitudini di vita di Caia siano precedenti o successive alla data di entrata in vigore del D.L.
 
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ninnino/a
view post Posted on 15/12/2010, 11:56




allora io ho trovato questo forse potrebbe essere utile!
Qualche pronuncia di merito, emessa in sede cautelare (tribunale Pistoia, n. 2651/09 RG GIP, inedita; tribunale Pistoia, n. 607/08 RG DIB, inedita), si è orientata nel qualificare sotto l’art. 612-bis c.p. anche condotte “persecutorie” realizzate sia prima che dopo l’entrata in vigore della stessa, non ravvisando contrasti con il divieto di irretroattività della nuova fattispecie, sostanzialmente sulla base dell’assunto secondo cui essa, in quanto reato abituale, è da ritenersi applicabile anche se solo una parte della condotta sia stata posta in essere dopo l’entrata in vigore della norma meno favorevole.

(Altalex, 4 maggio 2010. Nota di Placido Panarello)
 
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pacos7
view post Posted on 15/12/2010, 11:56




Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

Cosi hanno affermato i giudici della Suprema Corte con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 6417 (depositata il 17 febbraio 2010), con una delle prime pronunce di legittimità riguardanti il delitto di atti persecutori (c.d. “stalking”), ex art. 612-bis c.p.

Nel caso di specie il GIP rigettava l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presentata dall’indagato.

A seguito di appello ex art. 310 c.p.p., il tribunale del riesame confermava il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, evidenziando come l’indagato si fosse reso autore non solo di vari reati (minacce, violenza privata e danneggiamento) commessi in epoca compresa fra il 2 gennaio ed il 21 febbraio 2009, ma anche di ulteriori condotte poste in essere nei giorni 25 e 26 febbraio 2009.

In proposito è utile ricordare come la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. sia entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, il Parlamento ha poi convertito con modificazioni il d.l. 11/2009. Si osserva, infatti, come uno dei profili problematici, soprattutto nella prima fase di applicazione della norma, riguardi l’irretroattività della nuova fattispecie. Si pensi, come nel caso in esame, all’ipotesi in cui le condotte persecutorie commesse in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legge si vadano ad aggiungere ad altre realizzate precedentemente.

 
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ZENZuccia
view post Posted on 15/12/2010, 11:57




non può essere che a napoli consegnano alle 17 ...forse alle 19!! alle 10 non ancora avevano dettato
 
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pottella
view post Posted on 15/12/2010, 12:00




consegnano alle 17.30 a napoli, è strasicuro!!!
 
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Calabro
view post Posted on 15/12/2010, 12:01




raga per me niente stalking fino al 25 febbraio 12009 data di entrata in vigore del decreto legge successivamente convertito....per queste ipotesi solo molestie e minacce attesa la irretroattività del suddetto decreto alle ipotesi delittuose verificatesi in data antecedente...per gli episodi successivi al 25 febbraio 2009 fino alla metà di marzo 2009,data della querela,perchè la sentenza n°6417 del 2010 chiarisce che basterebbero anche due soli episodi riconducibili alla fattispecie criminosa introdotta dal decreto di cui sopra per integrare il reato di stalking MA SOLO COMUNQUE PER GLI EPISODI SUCCESSIVI AL 25 FEBBRAIO 2009
 
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titania13
view post Posted on 15/12/2010, 12:02




confermo consegna napoli 17.30
 
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npl82
view post Posted on 15/12/2010, 12:02




chi mi sa dire con certezza la sentenza della prima traccia? grazie
 
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rob23
view post Posted on 15/12/2010, 12:04




mentore 73 fai tu copia e incolla e mettilo qui......ci sono tante persone che non capisco un tubo
 
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214 replies since 14/12/2010, 19:17   46099 views
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