esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 1

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ALEXIA1990
view post Posted on 15/12/2010, 16:48




mah..può essere anche k mi sn sbagliata...
 
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tittibis
view post Posted on 15/12/2010, 16:50




per avvkekk
...la traccia parla di novembre 2008 e considerando che bisogna difendere tizio è preferibile ritenere che i 90 giorni previsti per la querela siano abbondantemente decorsi (metà marzo2009)...
 
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avvkekk
view post Posted on 15/12/2010, 16:51




ma siccome parla di svariati atti ripetuti, secondo me vanno valutate entrambe le ipotesi.
di sicuro è sbagliato rassicurare tizio dicendo che non rischia nulla....
 
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bobolit
view post Posted on 15/12/2010, 16:55




per tittibis...la traccia dice che le molestie avevano inizio nel novembre 2008...non che terminavano nel 2008...tant'è che poi dice che a seguito delle continue minacce quindi quelle dopo il 2008 spingevano Caia a cambiare le abitudini di vita e a far querela nel 2009...lasciate perdere la prescrizione della querela...!!!

altrimenti se così fosse non avrebbe senso chiedere nella traccia di parlare della successioe delle leggi e del reato continuato se le minacce si fossero interrotte prima e si ci fosse la prescrizione..secondo me nessuna prescrizione...si va a fare solo confusione...non bisogna per forza trovare la soluzione per scagionare Tizio il quale chiede al legale le conseguenze di queste azioni...!!!
 
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avvkekk
view post Posted on 15/12/2010, 17:12




concordo con bobolit

comunque la traccia 2 era estremamente più semplice.....
 
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tittibis
view post Posted on 15/12/2010, 17:20




nessuno parla di prescrizione ........si parla di improcedibilità della querela poichè tardiva e la successione delle leggi nel tempo si riferisce all'applicabilità dell'art 612 bis dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 31. nel caso in cui i comportamenti persecutori di tizio siano stati reiterati dopo il febbraio 2009.

Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
 
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Ivic
view post Posted on 15/12/2010, 17:21




Sono un avvocato e vi do il mio modesto parere. La traccia dice che le molestie sono iniziate nel novembre 2008, senza specificare quando sono cessate. Anzi continua dicendo che caia disperata cambia alcune abitudini di vita per nonn incontrare tizio e che alla fine si decide a sporgere querela. Quindi sembrerebbe che le molestie e persecuzioni siano proseguite anche successivamente.
Alla luce di tanto, considerato che esiste quella giurisprudenza che considera due sole condotte sufficienti ad integrare la figura del reato di stalking ed atteso che tale ultimo reato si configuri come reato abituale, è presumibile pensare che le condotte si siano protratte sino a costringere caia a sporgere querela.
in questo caso il reato si sarebbe realizzato nel vigore della legge istitutiva dell'art. 612 bis (decreto legge del 2009).
Inoltre, la traccia precisa che caia ha modificato le proprie abitudini di vita per non incontrarlo, ma tizio non si limitava solo a seguirla ma faceva telefonate notturne ecc. ecc.
Quindi secondo me le persecuzioni sono continuate fino al marzo 2009 e, pertanto, si configura lo stalking.
Penso, inoltre, che prospettare diverse soluzioni non sia totalmente errato.

 
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tittibis
view post Posted on 15/12/2010, 17:22




....................secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
 
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bobolit
view post Posted on 15/12/2010, 17:27




ecco tittibis questa è la via da percorrere...lasciando perdere procedibilità o improcedibilità della querela..
sono d'accordo con Ivic..limitarsi solo ad esplicare la differenza tra 612 e 612 bis in base alla successione delle leggi e al reato continuato riferendosi alle sentenze postate..!!!
 
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avvkekk
view post Posted on 15/12/2010, 17:27




tittibis, ma non si è detto (e c'è anche giurisprudenza) che basta un solo evento dopo il 25/02 (evento che si legherebbe ai precedenti - reato abituale) per attribuire il 612bis?
 
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tittibis
view post Posted on 15/12/2010, 17:32




più atti di molestia non soltanto uno isolato dopo febbraio 2009...vi riporto quello che è stato suggerito dai commissari.....
 
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scirocco86
view post Posted on 15/12/2010, 17:32




la fine secondo me non è esatta poichè la sent del tribunale di milano afferma che è sufficiente un atto compito dopo il 25 febbraio ad integrare lo stalking
 
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Seer Aldebaraan
view post Posted on 15/12/2010, 17:33




Il tempus commissi delicti è quello della cessazione della condotta.
 
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scirocco86
view post Posted on 15/12/2010, 17:34




no ne basta uno poichè lostesso ha natura abituale, e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. medesimo qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento, e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo, ad essi legato da un vincolo di abitualità.
 
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marta80
view post Posted on 15/12/2010, 17:36




ivc scusa come pensi che si debba concludere il parere

ivic scusa come pensi che si debba concludere il parere
 
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214 replies since 14/12/2010, 19:17   46100 views
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