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| nessuno parla di prescrizione ........si parla di improcedibilità della querela poichè tardiva e la successione delle leggi nel tempo si riferisce all'applicabilità dell'art 612 bis dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 31. nel caso in cui i comportamenti persecutori di tizio siano stati reiterati dopo il febbraio 2009.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti. Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato. Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione. Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
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