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| OBLAZIONE: Il problema della normativa penale, completata attraverso il Decreto Legge n.45/09, riguarda la mancanza di severità dell'art. 660 c.p. e, conseguentemente, i limitati provvedimenti di cautela da esso scaturibili. Benchè la Giurisprudenza abbia talvolta anticipato la punizione dei comportamenti anche solo in presenza di una o due azioni di disturbo, resta il fatto che la norma sia ricompresa nella parte del Codice inerente le contravvenzioni, ossia illeciti penali di gran lunga meno gravi rispetto ai delitti, e che, per lo più, possono vedere la definizione del giudizio attraverso il solo pagamento di una somma di denaro da parte del disturbatore. Da un lato, infatti, la previsione edittale della pena di cui all'art. 660 c.p. è rappresentata da una condanna alternativa: O l'arresto sino a 6 mesi, O l'ammenda sino ad € 516,00. Può essere, pertanto che il Tribunale, una volta accertata la colpevolezza del disturbatore, ritenendo eccessiva la punizione del carcere, lo condanni alla corresponsione della sola sanzione pecuniaria. Dall'altro, in presenza dell'imputazione ex art. 660 c.p., il disturbatore potrà avvalersi della possibilità di evitare il processo attraverso l'oblazione prevista dall'art. 162 bis c.p., chiedendo al Giudice di corrispondere la metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista.
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