esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 1

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franc.lac
view post Posted on 15/12/2010, 10:58 by: franc.lac




Con il decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito dalla legge 23 aprile 2009 n.38, è stata, finalmente, introdotta all'interno del codice penale la previsione del così detto reato di “stalking”.

Con tale termine, nell'ambito della previsione normativa, vengono identificate ed punite con la reclusione le condotte reiterate mediante le quali si “minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Ma quali sono in concreto le condotte penalmente rilevanti che possono essere ricondotte alle ipotesi di minaccia o di molestia?

In effetti minaccia e molestia non sono ipotesi sconosciute all'ordinamento e per le stesse già è prevista una idonea sanzione, tuttavia la figura dello “stalking” rappresenta qualcosa di differente ben avvertito in sede di lavori preparatori alla modifica del codice penale. In questo senso, venne indicato (nella proposta c.35 del 29 aprile 2008 – Brunner, Zeller, Nicco) come il fenomeno fosse ben rilevante anche se percepito in modo distorto: “inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l’esistenza, provocando disturbi d’ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno è considerato nella sua gravita` solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio”.

Riguardo all'identificazione delle condotte rilevanti (alla loro sommaria indicazione) può essere utile la lettura del documento relativo alla proposta Cirilelli (29 aprile 2008 n.204) nella quale si legge: “le condotte indesiderate legate al fenomeno in questione possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti

associati. Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di stalking, ma possono concretizzarsi anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme piu` comuni attraverso le quali si manifesta la comunicazione indesiderata, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi, come l’invio di sms e di e-mail. I contatti indesiderati comprendono, invece, i comportamenti tipici dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra questi i più diffusi sono i

pedinamenti, il presentarsi alla porta dell’abitazione o gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attività. Tra i comportamenti associati, infine, si collocano anche l’ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla. Le conseguenze per chi e` vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime. La vita della vittima può. divenire particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e,

quindi, sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianità. Come gia` detto, le ricerche dimostrano che molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress”.


Più ampia ed articolare l'illustrazione nella proposta Codurelli, Braga, Rampi, Schirru, Bellanova, De Biasi (7 maggio 2008 n.787) all'interno della quale i comportamenti vengono articolati anche in ragione di valutazione di ordine psichiatrico riguardo allo stalker; quindi, l'articolazione delle condotte:

“a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato);

b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno all’abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;

c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell’automobile), uccidere gli animali domestici della vittima
Strumento per eccellenza dello stalker rimane comunque il telefono, con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le « campagne di stalking »: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i più utili e semplici, affinché il molestatore assillante possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (gli sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.

Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete internet, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti di stalking (attuati tramite i servizi classici della rete, e-mail e chat) dando vita al cosiddetto cyberstalking. Tuttavia, tali mezzi sono sempre più spesso solo l’inizio della campagna di stalking, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello stalker con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) e gli approcci diretti.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del Telematic Journal of Clinical Criminology , alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, é possibile sintetizzare una tipologia, semplificata, di persecutori:

1) soggetti che non riescono ad accettare l’abbandono del partner o di altre figure significative e attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente per vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono i molestatori statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2) soggetti che sfogano attraverso lo stalking un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell’ex collega di lavoro che si e` comportato male con lui o del professionista (ad esempio un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi

stalker presentano un livello di pericolosità contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti, ma difficilmente agita;

3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l’oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalità compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per ciò che attiene agli indici di pericolosità , i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, mentre la categoria dei cosiddetti « conquistatori maldestri » normalmente e` pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie.

Il comportamento di stalking, così come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalità di attuazione della campagna persecutoria, sia nella motivazione che porta all’ossessione-compulsione dello stalker nei confronti della propria vittima.

Tuttavia, benché tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi è ascrivibile a un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità , rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti a un desiderio di vendetta o all’incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l’abbandono di un partner o di un’altra figura significativa”.

Quanto al riscontro giurisprudenziale questo spazia dalla configurabilità della condotta posta in essere anche antecedentemente all'entrata in vigore della norma e proseguita nel periodo seguente; così Tribunale di Milano 17 aprile 2009: “Il reato di stalking ha natura abituale, e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del D.L. medesimo qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento, e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo, ad essi legato da un vincolo di abitualità. Ne consegue che il nuovo reato, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione”.

Mentre sulla distinzione concreta rispetto alle fattispecie già contemplate dal codice penale, una per tutte, Tribunale di Bari 6 aprile 2009: “il reato di stalking, caratterizzato da ripetute condotte di appostamento, comportamenti intenzionali e finalizzati alla molestia con effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio delle abitudini di vita, si distingue da quello di maltrattamenti poiché le condotte del denunciato sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare a integrare i reati di lesioni o maltrattamenti”.


Nello specifico contesto familiare Corte di Cassazione Sez. VI del 21 gennaio 2009 n. 16658 secondo cui “è legittima la misura dell'allontanamento definitivo dalla casa familiare nei confronti di chi, pur avendo abbandonato formalmente la casa, continua a sottoporre a stalking la coniuge
 
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