esame avvocato 2010

Traccia 2 con Soluzione

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esameavvocato2010
icon12  view post Posted on 14/12/2010, 19:16




Qui verrà scritta la Traccia 1 del secondo giorno non appena sarà stata scritta e verificata.

UFFICIALE 100%

2A TRACCIA PENALE

Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava cOntro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.


Edited by esameavvocato2010 - 15/12/2010, 11:04
 
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esameavvocato2010
view post Posted on 15/12/2010, 11:02




Qui trovi la soluzione appena pronta
 
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esameavvocato2010
view post Posted on 15/12/2010, 12:47




Sentenze confermate 100%

Cassazione penale, sez. 6, sentenza n. 14914 del 19.04.2010 (in senso favorevole)
Cassazione Penale, sez. 2, sentenza n. 28210 del 20/07/2010 (in senso contrario)



Edited by esameavvocato2010 - 15/12/2010, 13:08
 
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esameavvocato2010
view post Posted on 15/12/2010, 15:24




Big-Jimrg79


FINITO, rivedetelo io vado a mangiare mi avete fatto digiunare

La fattispecie prospettata nella traccia impone l’analisi di diversi istituti , tenuto conto che diversi sono i profili giuridici emergenti.
Preliminarmente sarà opportuno procedere all’esame dei reati configurabili, atteso che, nonostante appaia applicabile il disposto ex art. 81 cp, la condotta di Caio lede più beni giuridici; difatti, i comportamenti di Caio si presentano ascrivibili ai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 cp, rapina impropria ex art. 628 c. 2 cp, nonché maltrattamenti ex art. 572 cp.
Nell'ambito del diritto penale italiano l'estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un ingiusto profitto con altrui danno; oggetto specifico della tutela penale è la inviolabilità del patrimonio associata all’interesse concernente la libertà individuale contro fatti di coercizione, commessi al fine di costringere altri a fare o omettere qualche cosa per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, profitto che si considera ingiusto quando non è tutelato né direttamente né indirettamente dall'ordinamento giuridico.
L’elemento oggettivo può configurarsi sai mediante violenza sia mediante minaccia tese a costringere la vittima a fare od omettere qualcosa che si tradurrà, in ogni caso, in un atto di disposizione patrimoniale che produrrà un ingiusto profitto all’agente ed un danno alla persona offesa; l’elemento soggettivo, invece, sarà il dolo specifico consistente nel fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
D'altronde si realizzerà il tentativo di estorsione qualora alla violenza ed alla minaccia non segua l’evento desiderato dall’agente; difatti, la condotta di Caio, fermo restando le considerazioni che verranno svolte in prosieguo ex art. 649 cp, potrebbe ritenersi punibile proprio per tentata estorsione, atteso che alle minacce non è seguito l’atto dispositivo dei propri genitori che non hanno ceduto alle intimidazioni.
Ulteriore delitto prospettato nella traccia in esame è La rapina p.e p. ex art. 628 c.p., il quale delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso; tale reato, qualificabile come reato plurioffensivo, attesa la lesione del bene giuridico sia dell'incolumità personale sia all'integrità del patrimonio, è un reato complesso ex art. 84 c.p., i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, cioè la coscienza e volontà del fatto tipico accompagnato dal fine di perseguire un ingiusto profitto, che ricorre ogniqualvolta la pretesa economica che il soggetto attivo persegue non riceva alcuna tutela dall'ordinamento giuridico; in caso contrario non si verrebbe a configurare il reato di rapina bensì i reati di Esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone ex art. 393 c.p. ovvero violenza privata ex art.610 c.p.
La rapina impropria si consuma nel momento in cui viene usata la violenza o la minaccia a seguito della sottrazione; come chiarito nel quesito Caio, non avendo ottenuto la somma dai genitori, se né impossessava prelevandola da un cassetto ed al fine di assicurarsene il possesso ed uscire di casa agiva con violenza contro il padre; d’altronde, con riferimento al diverso comportamento delle persone offese, saranno ipotizzabili due distinti delitti, ovvero rapina impropria nei confronti del padre e furto nei confronti della madre, assente al momento della sottrazione e dell’aggressione, fermo restando la configurabilità del reato di lesioni lievissime per le escoriazione procurate al padre, in quanto il delitto di rapina impropria assorbe in sé soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsava impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cass. penale sez. II n. 16059/2005).
Nonostante le superiori considerazioni, la corretta qualificazione giuridica del caso prospettato non può prescindere dal disposto ex art. 649 cp, il quale prevede che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai reati contro il patrimonio nei confronti del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, di un fratello o di una sorella che con lui convivano, eccezion fatta per i delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Pertanto, se è pur vero che tra agente e persone offese ricorre un rapporto sussumibile al disposto dell’articolo appena richiamato, altrettanto vero è che lo stesso non potrà trovare applicazione, in quanto la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. non si applica alla rapina impropria commessa con violenza verso i congiunti indicati in tale disposizione; invece, l’art. 649 c.p. sarà applicabile per la tentata estorsione in quanto il comma 3 esclude la punibilità del tentativo dei reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. ove sia commesso con minaccia, giacché la suddetta fattispecie criminosa rientra nella locuzione «ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone» che, dovendo essere interpretato restrittivamente, comprende la sola violenza fisica e non anche la minaccia o violenza psichica (Cass. Pen. N. 28210/2010).
In ogni caso, attesa la contestualità della pluralità di azioni nonché l’unicità del disegno criminoso sarà configurabile il reato continuato ex art. 81 cp che produrrà significativi effetti in ordine ad una eventuale pena.
Per quanto attiene la imputabilità di Caio, bisogna chiarire che il legislatore ha distinto i vari tipi di ubriachezza, ricollegandovi differenti effetti giuridici, dal difetto di imputabilità per l’ubriachezza cronica alla aggravante per l’ubriachezza abituale, la quale ricorre ove il soggetto abbia la consuetudine di far uso di bevande alcoliche trovandosi conseguentemente e frequentemente in uno stato di ubriachezza; a tale ipotesi, riconducibile alla condizione di Caio, il nostro ordinamento ricollega un aumento di pena e l’applicazione di una misura di sicurezza.
Ultima considerazione attiene alla procedibilità dell’azione penale in quanto in tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, la causa di non punibilità e la condizione di non procedibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 649 c.p. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli art. 628, 629 e 630 c.p., che non siano commesse con violenza alle persone; pertanto mentre il reato di rapina impropria sarà procedibile d’uffcio, il reato di tentata estorsione e lesioni non saranno perseguibili atteso che i genitori di Caio hanno presentato denunzia e non querela.
Alla luce delle superiori considerazioni Caio risponderà del reato di rapina impropria e non dei reati di tentata estorsione e lesioni in virtù della carenza delle condizioni di procedibilità e dell’art. 649 cp.


CORRETTO e FINITO

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Edited by esameavvocato2010 - 15/12/2010, 15:59
 
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