| Cass. 3 sez civ n. 15718/2010 x la 2 traccia
Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15718
AVVOCATO Responsabilità professionale LAVORO AUTONOMO
LAVORO - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Avvocato - Responsabilità professionale per mancata impugnazione di sentenza sfavorevole al suo cliente per difetto di legittimazione passiva dei convenuti - Presupposti - Vizio di motivazione di sentenza di rigetto della domanda di accertamento di detta responsabilità - Fattispecie Posto che, in generale, la circostanza che l'errore commesso dall'avvocato nel giudizio di primo grado possa essere rimediato attraverso la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente, di per sé, ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza che escluda la responsabilità professionale del difensore allorquando la soccombenza sia dipesa da errori di impostazione attinenti alla sfera processuale o alla corretta evocazione in giudizio dei soggetti legittimati passivi (come nella specie), siccome riconducibili a competenze squisitamente tecniche, senza che risultino esaminati i profili relativi all'ascrivibilità del rigetto della domanda risarcitoria a colpa dell'assistito o all'emergenza di fatti idonei a dimostrare la mancanza di colpa del legale nonché i profili relativi all'imputabilità dell'omessa proposizione dell'appello a colpa del cliente o non, piuttosto, alla responsabilità del professionista. (Cassa con rinvio, App. Milano, 30/12/2005)
Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15718
Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15717
AVVOCATO Responsabilità professionale LAVORO AUTONOMO
LAVORO - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Avvocato - Consapevolezza del grado di notevole difficoltà della controversia e di elevato rischio di soccombenza - Obblighi conseguenti in favore del cliente in caso di accettazione del mandato - Disinteresse totale della tutela degli interessi del cliente - Responsabilità professionale del difensore - Configurabilità - Fondamento L'attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un elevato rischio di soccombenza (c.d. "cause, presumibilmente, perse ab initio"), deve essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente, anche sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte. Pertanto, il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di una "causa persa", senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente. In caso di assoluta inerzia del difensore viene, conseguentemente, a configurarsi la sua responsabilità professionale, avendo comunque esposto il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa. (Rigetta, App. Venezia, 11/08/2005)
Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15717
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