esame avvocato 2010

Lavoro su svolgimento Traccia 2, Qui potete lavorare allo svolgimento della Traccia 2

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esameavvocato2010
icon14  view post Posted on 14/12/2010, 11:26




Qui potete lavorare allo svolgimento della Traccia 2

Traccia



IL COMUNE DI GAMMA INTERESSATO ALL'ADEMPIMENTO DI ONERI TESTAMENTARI RELATIVI ALL'EREDITA' DI TIZIO DA PARTE DELL'ENTE ALFA,SOTTOPONEVA LA QUESTIONE ALL'ESAME DELL'AVVOCATO SEMPRONIO RICHIEDENDO ALLO STESSO UN PARERE SULLA POSSIBILITà DI INTRAPRENDERE UN GIUDIZIO DIRETTO AD OTTENERE LA CONDANNA DELL'ENTE ALL'ESECUZIONE DI DETTI ONERI.

SULLA SCORTA DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALL'AVV. SEMPRONIO CIRCA LA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI DELLA DOMANDA, IL COMUNE DI GAMMA AVEVA QUINDI PROMOSSO GIUDIZIO TRAMITE IL MEDESIMO LEGALE.

IL GIUDIZIO AVEVA AVUTO, PERò ESITO SFAVOREVOLE IN QUANTO L'ADìTO TRIBUNALE AVEVA RIGETTATO LA DOMANDA AVENDO ACCOLTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONATO DIRITTO SOLLEVATA DALL'ENTE CONVENUTO.

SUCCESSIVAMENTE L'AVV.SEMPRONIO FORMULAVA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO PER LE PRESTAZIONI COMMISSIONATE FORMULAVA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI 12.000 EURO A TITOLO DI COMPENSO PER LE PRESTAZIONI COMMISSIONATE RESE IN FAVORE DEL COMUNE.

DINNANZI A TALE PRETESA IL COMUNE CONTESTAVA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA LA PRETESA IN PARTICOLAVA EVIDENZIAVA CHE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AVREBBE DOVUTO ESSERE RILEVATA DAL PROFESSIONISTA IN QUANTO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALL'INTRODUZIONE DELLA DOMANDA.

L'AVV.SEMPRONIO ALLORA,RIBADIVA CON UNA NUOVA MISSIVA LA PROPRIA PRETESA ED EVIDENZIAVA:

A) CHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO LO STESSO GIUDICE AVEVA RILEVATO CON PROPRIA ORDINANZA LA PROBABILE INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE;

B) CHE IL DISCUTIBILE DIVERSO AVVISO IN SEDE DI DECISIONE FINALE LO AVEVA INDOTTO A CONSIGLIARE LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CHE, TUTTAVIA, NON ERA STATO PROPOSTO X VOLONTA' DEL COMUNE,CON CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA;

C) CHE L'OMESSO RILIEVO IN SEDE DI PARERE DEL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE NoN STAVA A INDICARE CHE EGLI AVESSE COLPOSAMENTE IGNORATO IL PROBLEMA;

D) INFINE,CHE L'INCARICO PROFESSIONALE DI PROMUOVERE UN'AZIONE A TUTELA DEL DIRITTO DEL CLIENTE NoN POTEVA IMPLICARE LA LUNGIMIRANTE REVISIONE DI TUTTE LE POSSIBILI AVVERSE CONTESTAZIONI SPECIE DI QUESTE DEDUCIBILI CON ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO.

IL CANDIDATO,ASSUNTE LE VESTI DI LEGALE DEL COMUNE DI GAMMA REDIGA PARERE MOTIVATO ILLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE"



Edited by esameavvocato2010 - 14/12/2010, 11:49
 
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signò
view post Posted on 14/12/2010, 11:36




Cass. 3 sez civ n. 15718/2010 x la 2 traccia

Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15718

AVVOCATO
Responsabilità professionale
LAVORO AUTONOMO

LAVORO - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Avvocato - Responsabilità professionale per mancata impugnazione di sentenza sfavorevole al suo cliente per difetto di legittimazione passiva dei convenuti - Presupposti - Vizio di motivazione di sentenza di rigetto della domanda di accertamento di detta responsabilità - Fattispecie
Posto che, in generale, la circostanza che l'errore commesso dall'avvocato nel giudizio di primo grado possa essere rimediato attraverso la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente, di per sé, ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza che escluda la responsabilità professionale del difensore allorquando la soccombenza sia dipesa da errori di impostazione attinenti alla sfera processuale o alla corretta evocazione in giudizio dei soggetti legittimati passivi (come nella specie), siccome riconducibili a competenze squisitamente tecniche, senza che risultino esaminati i profili relativi all'ascrivibilità del rigetto della domanda risarcitoria a colpa dell'assistito o all'emergenza di fatti idonei a dimostrare la mancanza di colpa del legale nonché i profili relativi all'imputabilità dell'omessa proposizione dell'appello a colpa del cliente o non, piuttosto, alla responsabilità del professionista. (Cassa con rinvio, App. Milano, 30/12/2005)

Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15718



Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15717

AVVOCATO
Responsabilità professionale
LAVORO AUTONOMO

LAVORO - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Avvocato - Consapevolezza del grado di notevole difficoltà della controversia e di elevato rischio di soccombenza - Obblighi conseguenti in favore del cliente in caso di accettazione del mandato - Disinteresse totale della tutela degli interessi del cliente - Responsabilità professionale del difensore - Configurabilità - Fondamento
L'attività del difensore, anche in caso di controversie di notevole difficoltà e tali da esporre il cliente ad un elevato rischio di soccombenza (c.d. "cause, presumibilmente, perse ab initio"), deve essere svolta con diligenza al fine di limitare od escludere il pregiudizio riconducibile alla posizione del cliente, anche sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte. Pertanto, il difensore può non accettare una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di una "causa persa", senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente. In caso di assoluta inerzia del difensore viene, conseguentemente, a configurarsi la sua responsabilità professionale, avendo comunque esposto il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa. (Rigetta, App. Venezia, 11/08/2005)

Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15717

 
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esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 11:42




Tutti quelli che possono contribuire allo svolgimento di questa traccia scrivessero qui, grazie.
 
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signò
view post Posted on 14/12/2010, 11:46




Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15717

AVVOCATO
Responsabilità professionale
Deve affermarsi la responsabilità professionale di un avvocato che non abbia svolto alcuna attività difensiva a favore del proprio assistito sulla base della circostanza che la causa era comunque perduta in partenza; anche in tale ipotesi, infatti, l'attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente (se non altro sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte).



Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24544

AVVOCATO
Responsabilità professionale

AVVOCATO E PROCURATORE - Responsabilità civile - Errori ed omissioni - Obbligo di informazione al cliente - Violazione - Conseguenze - Mancanza di indicazioni da parte del cliente circa la volontà di impugnare un provvedimento sfavorevole - Passaggio in giudicato della sentenza - Responsabilità dell'avvocato - Sussistenza - Condizioni.
L'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione. (Cassa con rinvio, App. Catania, 14/09/2004)

Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24544





Edited by esameavvocato2010 - 14/12/2010, 11:54
 
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sween
view post Posted on 14/12/2010, 11:48




Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15718

AVVOCATO Responsabilita' civile


Testo
In tema di responsabilità del professionista, in caso di errore dell'avvocato, il fatto che la decisione sia ricorribile in appello non esclude il risarcimento in favore del cliente, qualora quest'ultimo abbia subito un danno e continui a subire gli effetti negativi della negligenza del professionista (accolto, nella specie, il ricorso della vittima di un incidente stradale rimasta senza ristoro, che poi aveva chiesto senza successo il risarcimento ai suoi difensori. A causa di un difetto di legittimazione passiva - l'evento lesivo era avvenuto all'estero - il danneggiato aveva perso la possibilità di essere indennizzato dai responsabili stranieri del sinistro dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
 
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Pkos
view post Posted on 14/12/2010, 12:31




no no la traccia è sulla responsabilità professionale
 
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paolanr1
view post Posted on 14/12/2010, 12:34




ok ma chi ci sta lavorando ai pareri?????
 
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esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 12:35




Ci stiamo lavorando, ma chiunque possa dare una mano è bene accetto, scrivete qui.
 
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STEG
view post Posted on 14/12/2010, 12:58




x AMMINISTRATORE
ci sono possibilità di avere il parere svolto?
(vorrei tanto dare una mano ma sono totalmente fuori dal mio ambito di conoscenze :( )
 
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esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 13:00




Si i pareri svolti saranno resi disponibili non appena pronti e fatti leggere a chi ne capisce
 
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talisker
view post Posted on 14/12/2010, 13:04




state partendo dal 2236 o dal 2230? secondo me si deve inquadrare l'istituto del 2236
 
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d.deprisco.avv
view post Posted on 14/12/2010, 13:20




combinato disposto art. 1176 , con cenno particolare sul secondo comme e l'art. 2236
Fate un breve cenno anche alla differenza tra le obbligazioni di mezzo e di risultato..
 
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barbyby
view post Posted on 14/12/2010, 13:30




quali sono le sentenze in definitva?
 
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MACINA88
view post Posted on 14/12/2010, 13:34




SERVE LA SENTENZA 20106/09 AIUTATEMI CHE DICE QUESTA SENTENZA PLEASEEEEEEEE
 
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flex84oooo
view post Posted on 14/12/2010, 13:35




La traccia relativa allla responsabilità dell'avvocato, è risolta in questa massima della cassazione:
Di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Tuttavia, avuto riguardo all'attività professionale dell'avvocato, nel caso in cui questi accetti l'incarico di svolgere un'attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all'utile esperibilità di un'azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell'azione. Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), sussiste la responsabilità dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito ed affermando la responsabilità dell'avvocato il quale, nella formulazione di un parere stragiudiziale, aveva omesso di indicare al cliente che il diritto che questi intendeva far valere in giudizio era prescritto, omettendo altresì di approfondire l'eventuale sussistenza di elementi e circostanze in grado di contrastare l'eventuale eccezione di prescrizione).
Cass. civ., Sez. II, 14/11/2002, n. 16023
 
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60 replies since 14/12/2010, 11:26   25419 views
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