esame avvocato 2010

Traccia 2 con Soluzione, Qui la Traccia 2 del primo Giorno

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esameavvocato2010
icon12  view post Posted on 14/12/2010, 10:47




Qui verrà scritta la Traccia 2 del primo giorno non appena sarà stata inviata, sistemata e verificata.
 
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esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 12:05




avv.claudia


svolgimento Parere 2
Il caso in esame prende le mosse da un parere chiesto dal comune di gamma al legale Sempronio circa la possibilità di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell’Ente Alfa all’esecuzione di taluni oneri testamentari.
A seguito del parere favorevole reso da professionista, il Comune instaurava un giudizio che però si concludeva con esito sfavorevole per parte ricorrente, che in conseguenza di ciò si rifiutava di versare al legale il compenso da questi richiesto per l’attività espletata.
Orbene in via preliminare appare opportuno specificare che il rapporto giuridico instauratosi tra cliente (il comune gamma) ed avvocato in giurisprudenza viene solitamente definito come contratto di clientela. Tale contratto viene qualificato come un mandato professionale da chiunque conferito (soggetto privato o pubblico) ad avvocati e procuratori liberi professionisti e, quindi, non vincolati da rapporto d’impiego ed iscritti nel normale albo professionale.
Il qualificare il contratto di clientela quale una species del mandato, porta alla considerazione che il difensore munito di procura ad litem sia soggetto a quelle medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario. Fra dette obbligazioni sono da annoverarsi quelle imposte dagli artt. 1712 c.c. (comunicazione dell’eseguito mandato) e 1713 c.c. (obbligo di rendiconto), ricordando, peraltro, che la responsabilità del professionista deve essere valutata secondo il parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, co. 2° c.c. ed eventualmente alla luce dell’art. 2236 c.c. quando trattasi di prestazione che implica la soluzioni di problemi di speciale difficoltà (Cass. civ. 2.8.73 n. 2230, GC, 1973, I, 1864).
Rientra nel dovere del professionista svolgere ogni attivita' necessaria e utile alla fattispecie concreta. Per questa ragione, parte della dottrina e della giurisprudenza supera la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato sull'assunto che il risultato, inteso come momento conclusivo della prestazione, e' dovuto in ogni obbligazione e il suo raggiungimento e' subordinato alla predisposizione di mezzi utili per conseguirlo. Il professionista, quindi, sarebbe tenuto a raggiungere il fine ultimo voluto dal cliente svolgendo una serie di prestazioni, comportamenti e atti conformi alle regole dell'arte e alle norme di correttezza. Il risultato si identificherebbe, in ultima analisi, non nell'integrale soddisfazione del cliente, ma nell'attuazione di tutte quelle attivita', anche di natura discrezionale, che si rendono necessarie e opportune affinche' l'opera possa realizzarsi. Interessante, in proposito, questa massima della Suprema Corte: "Di regola, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo. Tuttavia, avuto riguardo all'attivita' professionale dell'avvocato, nel caso in cui questi accetti l'incarico di svolgere un'attivita' stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all'utile esperibilita' di un'azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell'azione. Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, co. 2°, c.c.), sussiste la responsabilita' dell'avvocato che, nell'adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, rinvenendo fondamento detta responsabilita' anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell'ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione. (Cass. civ. , sez. II, 14.11.2002, n. 16023).
Non costituisce comunque negligenza l'infausto esito della causa conseguente a una interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili da parte dell'avvocato, a meno che il professionista abbia agito con dolo o colpa grave. Perche' vi sia responsabilita' dell'avvocato l'errore professionale deve riguardare aspetti peculiari dell'attivita' tecnica, quali la ricostruzione e la prospettazione del fatto, nonche' l'errore procedurale che abbia impedito al Giudice di entrare nel merito della fattispecie. Cosi' si e' espressa la Suprema Corte: "L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli art. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilita', a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. (Cass. civ. , sez. II, 11.8.2005, n. 16846).
Venendo al caso in esame, la circostanza che il legale Sempronio non abbia fatto presente al Comune di Gamma la possibilità di un'eccezione di prescrizione del diritto da far valere in giudizio determina in primo luogo una responsabilità a carico del professionista in quanto la prescrizione estintiva non è rilevabile d'ufficio ma solo opponibile dalla parte interessata.
Secondo quanto statuito dai giudici di legittimità nella sentenza n. 16023/2002 “E’, da ritenersi, infatti, che l'accertamento d'una eventuale prescrizione sia da considerare dall'esercente la professione legale adempimento rutinario preliminare già all'iniziale sommaria disamina degli elementi essenziali della questione affidatagli e che, pertanto, avendo ad oggetto l'applicazione d'un istituto generale del diritto civile e non comportando soluzione d'opinabili questioni di diritto od interpretazione particolarmente impegnativa di normative complesse, l'omissione o la malaccorta esecuzione di esso ridondi in responsabilità del professionista anche per semplice negligenza, secondo i principi sopra richiamati, dacché la mancata percezione d'una situazione di prescrizione costituisce una ipotesi d'ignoranza d'istituti elementari ovvero d'incuria o d'imperizia insuscettibili di giustificazione”.
Ma non solo.
L’accertare le circostanze ostative alla realizzazione del diritto vantato o la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto medesimo ed il comunicarne il risultato al cliente, nel caso de quo il comune, rappresentavano di fatto l’oggetto specifico dell’opera intellettuale connessa alla richiesta di parere all’avvocato, per cui questi, non rilevando l’intervenuta prescrizione del diritto e non informando il cliente della possibilità d’una fondata eccezione in tal senso ad opera della controparte, s’è all’evidenza reso inadempiente all’obbligazione assunta, avendo fornito un’opera inidonea allo scopo, in quanto viziata da una carenza, grave e non facilmente riconoscibile, ostativa al conseguimento di quella piena consapevolezza in ordine alle chances della lite cui il cliente mirava con l’affidamento dell’incarico.
Preme evidenziarsi, infine, che a nulla rileva la circostanza che il comune non abbia presentato appello nonostante l’invito rivolto dall’avvocato, facendo così passare in giudicato la relativa sentenza, perchè è stato più volte evidenziato dalla Suprema Corte come non rientri tra i doveri di corretteza, di cui all’art. 1227 c.c. quello di intraprendere un’azione giudiziaria con accollo dei costi e dei rischi relativi (Cass. n. 7618/97; Cass. n. 4672 /1993)
Per le ragione sopra esposte è da ritenersi pertanto che nulla sia dovuto dal comune al professionista.


Edited by esameavvocato2010 - 14/12/2010, 18:44
 
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