esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 2

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servizionotificazioni1
view post Posted on 15/12/2010, 12:26




ragazzi sono state pubblicate le sentenze per esteso...controllate su..
 
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aleperi
view post Posted on 15/12/2010, 12:27






Corte di Cassazione pen Sezione 6 Penale
Sentenza del 19 aprile 2010, n. 14914
Integrale

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REATI CONTRO IL PATRIMONIO - ESTORSIONE
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. MANNINO Saverio - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Me. To. , nato il (OMESSO);

avverso la sentenza 22 aprile 2009 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza 29 settembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, previo riconoscimento dell'attenuante ex articolo 62 c.p., n. 4 - dichiarata equivalente alla contestata recidiva - ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

Me.To. ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 22 aprile 2009 della Corte di appello di Napoli, la quale, in parziale riforma della sentenza 29 settembre 2008 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, previo riconoscimento dell'attenuante ex articolo 62 c.p., n. 6 - dichiarata equivalente alla contestata recidiva - lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i reati, unificati ex articolo 81 cpv c.p., di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della madre, Ta. Ge. .

I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dei tre delitti, ritenendo: a) attendibili e reciprocamente riscontrate le convergenti dichiarazioni dei genitori dell'accusato; b) indiscutibile l'entita' e la causa delle lesioni, certificate nell'immediatezza di uno dei fatti violenti, posti in essere dal figlio nei confronti della madre; c) corretta della qualificazione giuridica del fatto di tentata estorsione di cui al capo A dell'imputazione, in assenza di condizioni legittimanti la pretesa consegna di una somma di denaro.

Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce vizio di motivazione sotto due distinti profili:

1) sul punto della mancata verifica di attendibilita' intrinseca ed estrinseca dei genitori;

2) sulla affermazione della "non legittimita' della pretesa del figlio" di ricevere da denaro dai genitori, considerato che egli all'epoca era privo di lavoro e, per lo stretto legame di parentela, aveva titolo per ottenere un contributo da parte dei genitori stessi.

Il motivo per la parte sub a) e' inammissibile posto che, sotto il profilo di una pretesa inadeguatezza motivazionale, esso finisce con proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, esclusa - senza vizi - nella giustificazione a supporto che e' stata offerta in modo integrato e sintonico dai giudici di merito, i quali hanno rigorosamente ed ampiamente soppesato l'attendibilita' intrinseca ed estrinseca delle conformi dichiarazioni dei genitori dell'imputato.

Invero, per pacifica giurisprudenza, gli aspetti del giudizio, che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti, attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimita' se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacita' dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimita', le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Cass. pen. sez. 5, 8094/2007 Rv. 236540, Ienco).

Quanto al secondo profilo di doglianza, pur essendo pacifico il principio che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli articoli 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore eta' da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato dello stesso (Cass. Civ. Sez. 1, 23673/2006 Rv. 592717), Bellini c. Sabatini), va nella specie rilevato come non risulti affatto la prova che le somme, chieste con le modalita' violente che risultano accertate, fossero destinate al "mantenimento" dell'imputato.

Ne consegue che, in difetto di tale essenziale connotazione causale dell'agire del ricorrente, si e' nella specie versificata l'azione esecutiva e la soggettivita' del delitto di estorsione e non la minore fattispecie criminosa disciplinata dall'articolo 393 c.p..

Il ricorso pertanto, nella verificata palese infondatezza delle critiche, formulate alla gravata sentenza, va dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


 
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trillina14
view post Posted on 15/12/2010, 12:28




aleperi.... 14194 è la giusta!!!
 
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dianaddb1978
view post Posted on 15/12/2010, 12:29




n. 28210/2010 massima
L’art. 649 c.p., comma 3 esclude la punibilità del tentativo dei reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. ove sia commesso con minaccia, giacché la suddetta fattispecie criminosa rientra nella locuzione «ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone» che, dovendo essere interpretato restrittivamente, comprende la sola violenza fisica e non anche la minaccia o violenza psichica.
 
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giumauro
view post Posted on 15/12/2010, 12:29




almeno i numeri delle sentenze imparate a copiarli

Pretesa di denaro dai genitori con maltrattamenti e lesioni, è tentata estorsione
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19.04.2010 n. 14914
 
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barbyby
view post Posted on 15/12/2010, 12:31




si i num li conosco..ho solo erratoa digitare. tu impara le virgole!
 
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tokuchi
view post Posted on 15/12/2010, 12:32




ma quello di aleperi è il parere svolto....scusate la domanda newbba...non sono avvocato!solo operatore
 
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peppiniello3
view post Posted on 15/12/2010, 12:33




raga io ho trovato questo in giro per la rete.....
potrebbe tornare utile????
si può inviare?

Il figlio che, con maltrattamenti in famiglia e lesioni, pretende che i genitori gli consegnino una somma di denaro per finalità diverse da quelle del mantenimento, commette il reato di tentata estorsione. La Cassazione Penale con la sentenza n. 14194/2010, ha infatti chiarito che, pur essendo pacifico l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, finché questi non raggiungano l’indipendenza economica, quando il figlio esiga con “modalità violente” somme di denaro dai genitori e tali somme non siano strumentali al suo mantenimento, commette il reato di cui all’art. 629 Codice Penale.
 
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clic
view post Posted on 15/12/2010, 12:35




ragazzi potete postare uno schema su come svolgere il parere?
così provo a sviluppare ed a inviare qualcosa in attesa di un parere completo.
stanno troppo in agitazione dentro
 
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trillina14
icon9  view post Posted on 15/12/2010, 12:36





AVETE RAGIONE HO SBAGLIATO A DIGITARE... 14914 è GIUSTA! SORRY
 
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Seer Aldebaraan
view post Posted on 15/12/2010, 12:38




Analisi reati prospettabili
elemento oggettivo
elemento soggettivo
bg tutelato
reato proprio/improprio
etc

In senso favorevole Cass. 2010, n. 14914
In senso contrario Cass. 28210/2010

scusate non posso svolgerlo che sto a lavoro :(
 
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oggioggi
view post Posted on 15/12/2010, 12:39




Secondo me l'unico reato configurabile, perchè perseguibile d'ufficio, è la rapina impropria nei confronti del padre.
Gli altri reati, perseguibili a querela (mancante, perchè c'è denuncia), non sono configurabili nei confronti di Caio ex art. 649 cp
 
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barbyby
view post Posted on 15/12/2010, 12:39




Cassazione n. 14914 del 19.04.2010
ESTORCERE SOLDI AI GENITORI PUO' PORTARE AD UNA CONDANNA PENALE

Rischia una condanna per estorsione il figlio che pretende del denaro dai genitori ricorrendo a comportamenti violenti. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14914/2010, la quale ha respinto il ricorso di un giovane accusato di maltrattamenti e lesioni in danno ai genitori.
La Corte ha infatti affermato che: "il figlio che richiede ai genitori somme di denaro ricorrendo a modalità violente commette il reato di tentata estorsione e non la minore fattispecie prevista dall'art. 393 c.p., ciò non essendo in contrasto con il principio in base al quale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finchè il genitore interessato alla cessazione di tale obbligo non dia prova che il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica".
 
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jonny4
view post Posted on 15/12/2010, 12:42




SCUSATE SE MI INTROMETTO MA SECONDO ME BISOGNA CONSIDERARE DUE PUNTI
1) è UN ALCOLISTA ABITUALE
2) NON è UN "TENTATIVO" DI ESTORSIONE PERCHè ESCE DI CASA CON I SOLDI
3)LA POSIZIONE DELLA MADRE è DIVERSA..

CHE NE PENSATE???????
 
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barbyby
view post Posted on 15/12/2010, 12:43




ma la 28141/2010 c'entra qualcosa???? risp


 
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216 replies since 14/12/2010, 19:34   36911 views
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