esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 2

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alice.alice
view post Posted on 15/12/2010, 11:23




CITAZIONE (fringuello1 @ 15/12/2010, 10:10) 
.Tizio veniva avvicinato da Caio, maresciallo della Guardia di Finanza, che gli riferiva dell'arrivo di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità commesse dalle aziende Alfa e Beta per le quali Tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di dottore commercialista, facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l'esposto, evitando in tale modo delle conseguenze negative a Tizio stesso ed alle società in questione.
Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l'abitazione del dottore commercialista: nel corso della prima riunione si parlava del possibile intervento del maresciallo per definire la vicenda; nel corso della seconda era quantificata la somma pretesa dal sottoufficiale; durante la terza vi era la consegna di una parte della somma.
Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rediga motivato parere soffermandosi sulla problematica sottesa al caso in esame.

Questa cos'è?
 
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ROSS75
view post Posted on 15/12/2010, 11:26




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE di Ancona avverso la sentenza del 1/07/2008 del Tribunale di Macerata pronunciata nei confronti di:

ST. MA. nato il (OMESSO);

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. RAGO Geppino;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. STABILE Carmine ha concluso per l'inammissibilita'.

FATTO

1. Con sentenza del 1/07/2008, il Tribunale di Macerata assolveva ST. Ma. dal delitto di estorsione ai danni della madre Bo. Ad. perche' non punibile ex articolo 649 c.p..

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo VIOLAZIONE di LEGGE sotto il seguente profilo Recenti decisioni giurisprudenziali attendibilmente interpretano il concetto di "violenza alle persone", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 649 c.p., u.c., come idoneo a ricomprendere anche la violenza cosiddetta morale, ossia quel contegno che, intimidendo il soggetto passivo, gli imponga di fare, tollerare od omettere qualche cosa, pur senza costringimento fisico, ma comunque in stato di coazione, per essere eliminata o gravemente ridotta la sua capacita' di determinarsi liberamente (cfr. S.C., Sez. 2, n. 19651/2007, Rv. 236780, e S.C., Sez. 6, n. 35528/2008). E, d'altra parte, nel caso concreto per cui e' processo, il Collegio giudicante avrebbe dovuto considerare che la minaccia si era manifestata non soltanto a livello verbale, con la pronuncia della frase intimidatoria riportata nel capo d'accusa, ma anche sul piano della fisica gestualita', con l'atto di brandire il coltello in atteggiamento di potenziale offesa imminente. Pare dunque da escludere che potesse operare la previsione di non punibilita'".

DIRITTO

3. St. Ma. fu rinviato a giudizio con il seguente capo d'imputazione: "del reato p. e p. dall'articolo 629 c.p., comma 2, perche', mediante minaccia consistita nel prendere un coltello da cucina in mano ed accostarselo alla gamba tenendolo basso e nel proferire le parole "mi sa che oggi va a fini' male", costringendo la madre Bo. Ad. , che si era rifiutata fino a quel momento di dargli del denaro, a prendere la propria borsa e a dargli il denaro, si procurava un ingiusto profitto con altrui danno. In (OMESSO)".

Il Tribunale, dopo avere accertato, in punto di fatto, che la Bo. , dopo la minaccia rivoltole dal figlio, "gli diede la somma di cinquanta euro ed il figlio se ne ando'": e', dunque, pacifico che il reato di estorsione fu consumato e che la condotta materiale si estrinseco' in un comportamento minaccioso. Il Tribunale, pur partendo da questi due presupposti di fatto, ha tratto la conseguenza, in punto di diritto, che, poiche' lo St. aveva tenuto un comportamento meramente minaccioso e non violento, il reato perpetrato non era punibile a norma dell'articolo 649 c.p., u.c. ed ha richiamato, a sostegno della suddetta decisione, la sentenza n. 20110/2002 riv 221854 di questa Corte di legittimita'. Sennonche', la decisione e' palesemente erronea essendo frutto di una non attenta lettura della sentenza invocata.

Infatti, nessuno (ne' in giurisprudenza ne' in dottrina) ha mai messo in discussione che, nelle ipotesi di delitto consumato di cui agli articoli 628 - 629 - 630 c.p., la causa di non punibilita' non opera sempre e comunque sia che il reato sia stato commesso con violenza o con minaccia, proprio perche' la testuale locuzione limitatrice "commesso con violenza alle persone" si riferisce unicamente ad "ogni altro delitto contro il patrimonio": id est ad ogni delitto contro il patrimonio ulteriore e diverso rispetto a quelli espressamente e nominativamente indicati (articoli 628, 629, 630 c.p.), dei quali dunque, pur se commessi in danno di prossimi congiunti, permane punibilita' e perseguibilita' d'ufficio ancorche' connotati dal ricorso alla minaccia e non anche dalla violenza alle persone: in terminis Cass. 22628/2001 Riv 219421. Invero, la problematica alla quale si riferisce il Tribunale riguarda tutt'altra questione e cioe' se la causa di non punibilita' concerna o meno anche le ipotesi tentate degli indicati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona e se nel concetto di violenza debba farsi rientrare anche la violenza psichica o la minaccia: su di che vi e' contrasto all'interno di questa stessa Corte di legittimita'.

Ma, la suddetta questione, resta estranea alla problematica del presente processo in relazione al quale e' sufficiente ribadire il seguente principio di diritto al quale il giudice di rinvio (da individuarsi nella Corte di Appello di Ancona) dovra' attenersi: "nelle ipotesi in cui i reati di cui agli articoli 628 - 629 - 630 c.p. sia stati consumati (e non solamente tentati) in danno dei prossimi congiunti indicati nell'articolo 649 c.p., comma 1, la causa di non punibilita' resta sempre e comunque esclusa essendo irrilevante che i suddetti delitti siano stati perpetrati con violenza o minaccia".

P.Q.M.

ANNULLA La sentenza impugnata quanto al capo a) e RINVIA Alla Corte di Appello di Ancona.

 
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antonella.91
view post Posted on 15/12/2010, 11:29




CITAZIONE (alice.alice @ 15/12/2010, 11:23) 
CITAZIONE (fringuello1 @ 15/12/2010, 10:10) 
.Tizio veniva avvicinato da Caio, maresciallo della Guardia di Finanza, che gli riferiva dell'arrivo di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità commesse dalle aziende Alfa e Beta per le quali Tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di dottore commercialista, facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l'esposto, evitando in tale modo delle conseguenze negative a Tizio stesso ed alle società in questione.
Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l'abitazione del dottore commercialista: nel corso della prima riunione si parlava del possibile intervento del maresciallo per definire la vicenda; nel corso della seconda era quantificata la somma pretesa dal sottoufficiale; durante la terza vi era la consegna di una parte della somma.
Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rediga motivato parere soffermandosi sulla problematica sottesa al caso in esame.

Questa cos'è?

QUESTA è DEL 2003.
CMQ NON SCRIVETE PIù TRACCE XKè CE LE ABBIAMO.-..VALLE A LEGGERE NELLE PAGINE PRECEDENTI!


RACCOGLIAMO SPUNTI, INFORMAZIONI, SENTENTE E QUANT'ALTRO!
 
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barbyby
view post Posted on 15/12/2010, 11:51




quali sono le sentenze per la 2 traccia?
 
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antonella.91
view post Posted on 15/12/2010, 11:54




allora sicuramente la 2810/10 e le altre nn le so...postatele!!!
come mai non scrive più nessuno?
 
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ZENZuccia
view post Posted on 15/12/2010, 11:55




ooooooooo ma perchè non visualizzo i nuovi post sulla seconda traccia?????? HELP
 
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trillina14
view post Posted on 15/12/2010, 11:57




che succede? perchè nessuno lavora alla seconda traccia??? è piu semplice della prima!!!
 
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pirzisi
view post Posted on 15/12/2010, 11:57




qualcuno può confermare le sentenze?
 
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tier.a3
view post Posted on 15/12/2010, 11:57




xke tutti state svolgendo la prima qndo la seconda è più semplice?
 
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servizionotificazioni1
view post Posted on 15/12/2010, 11:58




sentenza 14194/2010
 
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trillina14
view post Posted on 15/12/2010, 11:59




servizio non scrivere scemenze!!!!!!!!!!!
 
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Seer Aldebaraan
view post Posted on 15/12/2010, 12:01




iglio che, con maltrattamenti in famiglia e lesioni, pretende che i genitori gli consegnino una somma di denaro per finalità diverse da quelle del mantenimento, commette il reato di tentata estorsione. La Cassazione Penale con la sentenza n. 14194/2010, ha infatti chiarito che, pur essendo pacifico l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, finché questi non raggiungano l’indipendenza economica, quando il figlio esiga con “modalità violente” somme di denaro dai genitori e tali somme non siano strumentali al suo mantenimento, commette il reato di cui all’art. 629 Codice Penale.
 
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antonella.91
view post Posted on 15/12/2010, 12:01




28210|10
 
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servizionotificazioni1
view post Posted on 15/12/2010, 12:06




questa è la sentenza: cassaZione penale sezione VI, 19 aprile 2010, numero 14914
 
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mammaclò
view post Posted on 15/12/2010, 12:09




:huh: spero qualcuno la faccia la seconda?
 
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216 replies since 14/12/2010, 19:34   36911 views
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