esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 1

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ninnino/a
view post Posted on 15/12/2010, 13:15 by: ninnino/a




svolgimento ma va si deve sistemare ed arrichire con la giurisprudenza.
Spero che possa esservi utile
La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale

che ne dite?

no cavolo si è cancellata asettate

svolgimento ma va si deve sistemare ed arrichire con la giurisprudenza.
Spero che possa esservi utile
La soluzione del quesito proposto richiede l'analisi del delitto di il delitto di atti persecutori (c.d. "stalking"), di cui all'art. 612-bis c.p..

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesta in capo all'agente la sussistenza di una determinata qualifica, introdotto per dal legislatore per incriminare tutti quei comportamenti che determinano nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico e, quindi, per tutelare l'incolumità individuale
La condotta tipica, infatti, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi art. 612, o molesti art. 660cp., tali da determinare nella vittima "un grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione sentimentale affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.
Quanto all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico e, quindi, è sufficiente che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.
Il reato si consuma nel momento in cui si verifica , quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.
L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.
Tale norma è entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
E' quindi, necessario valutare, se gli atti persecutori hanno, iniziati nel novembre 2008, siano terminati prima dell'entrata in vigore della fattispecie delineata, o Tizio abbia continuato a perseguire Caia anche dopo l'entrata dell'art.612-bis.
Nel primo caso, si potrà rassicurare Tizio sulla impossibilità giuridica della nascita di procedimenti penali nei suoi confronti in virtù del principio costituzionale della irretroattività della nuova fattispecie.
Qualora, invece, tizio abbia continuato a molestare Caia, anche dopo l'entrata della normativa occorre vedere se la molestia gli atti successivi siano soltanto uno ovvero abbia commesso più comportamenti.
Nel secondo caso sussisterebbe sicuramente il reato.
Ed, infatti, il termine "reiterare" utilizzato dal legislatore, denota la "ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza", e quindi è sufficiente, per la sussistenza del delitto de quo, il compimento di due soli atti di persecuzione.
Qualora, invece, gli atti di persecuzione, siano stai commessi in un unica occasione, sebbene dopo l'entrata della normativa, non sussisterà la reiterazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che i singoli atti non integreranno il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall'ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell'ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l'esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.
Tuttavia, trattandosi di reato abituale, occorre valutare se le condotte antecedenti l'entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all'atto della realizzazione dell'ultima condotta.
Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità.
Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice.
Tutto ciò in quanto, secondo la Giurisprudenza di legittimità il reato abituale si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale con la conseguenza che la nuova normativa è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Alla luce di quanto espresso, la difesa dovrà, in primo luogo vedere se gli atti persecutori commessi prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p.
Nella prima ipotesi tizio non potrà essere ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori stante il principio della irretroattività
Qualora, invece, Tizio abbia commesso atti di molestia anche dopo il 25 febbraio 2009, la linea difensiva dipenderà dal fatto se questi siano stati posti in essere in un'unica occasione o in più occasioni.
Nel secondo caso la difesa avrà pochi margini di azione e, quindi è consigliabile avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento sulla pena ex art .444 c.p.p.
Viceversa, la difesa dovrà sostenere che gli atti posti in essere non possono essere collegati agli atti successivi. Tuttavia, considerato che la Suprema Corte, così come detto sopra, ha affermato il principio opposto è consigliabile avanzare richiesta di giudizio abbreviato per usufruire del beneficio della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.
 
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