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| Stalking: prime applicazioni dell’art.612-bis c.p. e distinzione dal reato di maltrattamenti Presupposti per l’applicazione dell’art. 612 bis c.p.
1) Gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati.
2) I comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia.
3) I detti comportamenti devono avere l’effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care nonché un pregiudizio alle abitudini di vita.
Tribunale di Bari, Sezione Riesame, Ordinanza del 6 aprile 2009 n. 347
Il fenomeno dello “stalking”.
I Giudici del Tribunale di Bari, richiamando nell’Ordinanza in esame le schede dell’Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia relative ai lavori parlamentari che hanno portato all’introduzione dell’art.612 bis c.p. mediante il d.l. 23 febbraio 2009 n.11, osservano come il fenomeno dello “stalking” consiste nel “ comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato ( minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche) ”.
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