esame avvocato 2010

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scirocco86
view post Posted on 15/12/2010, 12:46 by: scirocco86




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 21 gennaio - 17 febbraio 2010, n. 6417



Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

Cosi hanno affermato i giudici della Suprema Corte con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 6417 (depositata il 17 febbraio 2010), con una delle prime pronunce di legittimità riguardanti il delitto di atti persecutori (c.d. “stalking”), ex art. 612-bis c.p.

Nel caso di specie il GIP rigettava l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presentata dall’indagato.

A seguito di appello ex art. 310 c.p.p., il tribunale del riesame confermava il provvedimento di rigetto emesso dal GIP, evidenziando come l’indagato si fosse reso autore non solo di vari reati (minacce, violenza privata e danneggiamento) commessi in epoca compresa fra il 2 gennaio ed il 21 febbraio 2009, ma anche di ulteriori condotte poste in essere nei giorni 25 e 26 febbraio 2009.

In proposito è utile ricordare come la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. sia entrata in vigore proprio il 25 febbraio 2009, essendo stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, il Parlamento ha poi convertito con modificazioni il d.l. 11/2009. Si osserva, infatti, come uno dei profili problematici, soprattutto nella prima fase di applicazione della norma, riguardi l’irretroattività della nuova fattispecie. Si pensi, come nel caso in esame, all’ipotesi in cui le condotte persecutorie commesse in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legge si vadano ad aggiungere ad altre realizzate precedentemente.

Un altro degli aspetti che caratterizza l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. consiste nella reiterazione delle condotte persecutorie. Le minacce e/o le molestie devono essere reiterate, seriali, devono cioè succedersi nel tempo. La reiterazione è, infatti, elemento costitutivo della fattispecie[1], con la conseguenza che i singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano il delitto di atti persecutori bensì altre fattispecie già conosciute dall’ordinamento (es.: minaccia, molestie, violenza privata), eventualmente unite dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.). La struttura del reato di atti persecutori è quindi disegnata sul modello del reato necessariamente abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti commissivi. Il reato si perfeziona allorché si realizzi un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., come nell’ipotesi in cui la reiterazione sia interrotta da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l’altra[2]. Pertanto, se nel periodo considerato si verifica una parentesi di normalità nella condotta del soggetto attivo, un intervallo di tempo fra una serie e l’altra di episodi lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma, non viene meno l’esistenza del reato, ma ciò può dar luogo alla continuazione.

In relazione al reato necessariamente abituale la mancata indicazione del numero di episodi necessario per integrare la serie minima può comportare qualche tensione con il principio di determinatezza.

Ciò premesso, si osserva come, nel caso di specie, il difensore dell’indagato abbia proposto ricorso per cassazione basando i motivi proprio sulle due questioni poco sopra richiamate: assumeva, infatti, che gli episodi precedenti l’entrata in vigore della norma incriminatrice non potevano essere presi in alcuna considerazione, con la conseguenza che le due sole condotte del 25 e 26 febbraio 2009 non erano suscettibili di integrare il delitto di atti persecutori, data la natura abituale dello stesso. Sotto diverso profilo, quello dell’adeguatezza della misura, il difensore evidenziava altresì che le esigenze cautelari avrebbero potuto essere soddisfatte con la più lieve misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, introdotta dall’art. 282-ter c.p.p..

La Suprema Corte, osservando come il termine “reiterare” denoti la “ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza”, rigettava il ricorso presentato dal difensore dell’indagato ed enunciava il principio di diritto in base al quale anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono idonee a costituire la reiterazione cui l’art. 612-bis c.p. subordina la configurazione della materialità del fatto.

In sede di commento a prima lettura del reato di nuovo conio, all’indomani della sua entrata in vigore ed in attesa delle prime pronunce di legittimità, si era sostenuto[3] che il numero minimo di condotte richieste per l’integrazione della materialità del fatto avrebbe dovuto essere individuato, nell’ambito della discrezionalità del giudice, anche sulla base della capacità della condotta persecutoria di ingenerare gli eventi previsti dalla norma. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità, in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all’art. 572 c.p., aveva talvolta portato l’interprete ad interrogarsi sul concetto stesso di reato necessariamente abituale[4]. La Suprema Corte, inoltre, per tracciare la linea di confine fra la configurazione di ripetuti atti lesivi all’interno di un contesto familiare ed il delitto abituale di maltrattamenti in famiglia, anche recentemente[5] aveva posto l’accento sull’elemento psicologico, giungendo ad escludere la sussistenza del requisito della abitualità sulla base del rilievo secondo cui i singoli atti lesivi avevano rappresentato forme espressive di reazioni determinate da tensioni contingenti, anche se non infrequenti, nel contesto familiare in questione. Tali atti, infatti, non erano risultati tra loro connessi e cementati dalla volontà unitaria e persistente dell’agente di sottoporre i soggetti passivi ad ingiuste sofferenze morali o fisiche, sì da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale.

Nella pronuncia oggetto del presente commento, invece, i giudici di legittimità hanno basato la loro decisione esclusivamente sul significato letterale del termine “reiterare”, evidenziando come lo stesso denoti “la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza”, con la conseguenza che anche due sole condotte sono da ritenere sufficienti a concretare il requisito della reiterazione richiesto dalla norma.

Anche la censura mossa dal difensore in punto di adeguatezza della misura cautelare è stata ritenuta infondata dalla Corte, che ha sottolineato come l’impugnata motivazione del tribunale del riesame, quale giudice dell’appello cautelare, fosse ineccepibile e diffusa, posto che nella stessa risultano evidenziati i numerosi e gravi precedenti penali dell’indagato, che ne rivelano la capacità a delinquere e la tendenza all’uso della violenza.

Sebbene evocata nei motivi di ricorso, con la sentenza n. 6417/2010 la Suprema Corte non ha tuttavia affrontato l’altra delicata questione, quella riguardante il divieto di retroattività della norma incriminatrice.

Trattandosi di reato abituale, infatti, viene da chiedersi se le condotte antecedenti l’entrata in vigore del d.l. 11/2009 possano essere prese in considerazione ed utilizzate per ritenere sussistente il reato all’atto della realizzazione dell’ultima condotta.

In dottrina, l’orientamento prevalente[6] ritiene che nel caso di successione di norma creatrice di una nuova tipologia di illecito abituale potranno essere ricondotte entro la nuova disciplina solo le fattispecie concrete realizzate sotto la sua vigenza, se complete sotto il profilo costitutivo, senza possibilità di cumulo con le condotte anteriori, salvo incorrere, diversamente, nell’applicazione retroattiva della norma creatrice del reato abituale. Ma tale orientamento sembra riferirsi al c.d. reato abituale proprio, laddove la norma di nuova creazione considera reato la reiterazione di condotte che, se isolatamente valutate, possono anche non avere rilevanza penale[7]. Nel caso del delitto di atti persecutori, invece, l’art. 612-bis c.p. considera reato condotte che generalmente costituirebbero, anche se isolatamente valutate, illecito penale (minaccia, molestia, ingiuria, violenza privata, ecc.).

Sul punto, con riguardo a reati abituali, non si registrano specifiche posizioni della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, la pronuncia in esame avrebbe potuto costituire una buona occasione. Si può tuttavia osservare che, con riferimento a reati a consumazione prolungata (come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.), la Suprema Corte ha valorizzato condotte antecedenti l’entrata in vigore della norma incriminatrice[8]. Ancora, occupandosi del reato previsto dall’art. 9, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, la Corte di Cassazione[9], sulla premessa che il reato in questione si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione, ha stabilito che la modifica apportata all’art. 9 dalla l. 31 luglio 2005, n. 155 (che ha trasformato la contravvenzione in delitto) è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l’entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l’art. 2 c. 4 c.p. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato[10].

Qualche pronuncia di merito, emessa in sede cautelare (tribunale Pistoia, n. 2651/09 RG GIP, inedita; tribunale Pistoia, n. 607/08 RG DIB, inedita), si è orientata nel qualificare sotto l’art. 612-bis c.p. anche condotte “persecutorie” realizzate sia prima che dopo l’entrata in vigore della stessa, non ravvisando contrasti con il divieto di irretroattività della nuova fattispecie, sostanzialmente sulla base dell’assunto secondo cui essa, in quanto reato abituale, è da ritenersi applicabile anche se solo una parte della condotta sia stata posta in essere dopo l’entrata in vigore della norma meno favorevole.

(Altalex, 4 maggio 2010. Nota di Placido Panarello)

_________________


[1] Cfr. Caringella-De Palma-Farini-Trinci, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, Roma, 2010, 1027 ss..



[2] In questo senso Cass. pen, sez. VI, 27 aprile 1995, n. 4636, RV 201148.



[3] Panarello, Modifiche al codice penale, in Tovani-Trinci (a cura di), Lo stalking. Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e le altre modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, Roma, 2009, 50 ss..



[4] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 2006, n. 40789, inedita, che ha utilizzato il dolo come linea di discrimine fra plurimi reati di percosse ed il delitto di maltrattamenti in famiglia, tipico reato necessariamente abituale. Nel caso di specie le condotte violente ed offensive del marito nei confronti della moglie non sono state ricondotte ad un carattere di abitualità né collegate a un dolo unitario di vessazione. Più precisamente, si è ritenuto che siffatte condotte fossero espressione di una reattività estemporanea che affondava le sue radici nel clima di dissidio tra i coniugi, derivante sia dalla diversa religione praticata dalla moglie sia, soprattutto, dalla relazione adulterina intrattenuta dal marito, che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione. Nel caso di specie, dunque, non è stata ravvisata la sussistenza del reato abituale.



[5] Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 6490, in Strumentario Avvocati – Rivista Diritto e Procedura Penale, 5/2009, p. 63 con nota di Gullì.



[6] Mantovani, Diritto penale – parte generale, Padova, 2007, pp. 119 ss..



[7] È noto, infatti, che ove i singoli atti del reato abituale, di per sé, non costituiscano reato, si avrà il reato abituale proprio; ove, invece, i singoli atti, di per sé, costituirebbero autonome figure di reato, si ha il reato abituale improprio.



[8] Cfr. Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2007, n. 26256, RV 237299, la quale, avendo individuato il momento consumativo del delitto di cui all’art. 640-bis c.p. con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata, ha escluso l’illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca che era stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all’entrata in vigore della l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha inserito nel codice penale l’art. 640-quater.



[9] Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2006, n. 20334, Rv. 234284.



[10] Per un approfondimento, si consenta di rinviare a Panarello, Modifiche al codice penale, cit., pp. 47 ss..



| atti persecutori | stalking | Placido Panarello |


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 21 gennaio - 17 febbraio 2010, n. 6417



REPUBBLICA ITALIANA



La Corte di Cassazione n°11945/2010 analizzando un caso analogo alla fattispecie in esame ha valutato reiterato nel tempo le illecite condotte a danno di TIZIA.

 
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