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robbycb
view post Posted on 15/12/2010, 12:40 by: robbycb





“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI” (parte 1 di 5)

di Avv. Castiglia

Archiviato nella categoria: Leggi e Regole

Tags: minaccia, molestie, penale, Stalking

“STALKING ovvero ATTI PERSECUTORI”

Parte 1 di 5, a cura dell’Avv. Tiziano Castiglia

L’art.612 bis del codice penale, rubricato “atti persecutori” – più comunemente noto con il termine “Stalking” – è stato introdotto dall’art.7 del decreto legge n.11 del 23 febbraio 2009 (convertito nella legge n.38 del 23 aprile 2009) recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, sull’onda della necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale.

CARATTERI GENERALI. Il termine stalking deriva originariamente dal linguaggio tecnico venatorio ed in italiano si può tradurre con la locuzione “fare la posta, braccare”. L’accezione si è ormai sempre più estesa verso il senso figurato e familiare del termine, intendendo il verbo to stalk come assillare, inseguire, molestare, braccare, ricercare, ma anche in senso più lato perseguitare, fare qualcosa di nascosto.

COSA PREVEDE LA NORMA PENALE.

Art. 612-bis codice penale (Atti persecutori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

OGGETTO GIURIDICO. Il reato cd. di “Stalking” viene collocato nell’ambito dei “delitti contro la persona”, in particolare la fattispecie è posta a tutela della “libertà morale”, riconducibile al concetto di autodeterminazione, cioè di libertà in assenza di limiti e condizioni ad eccezione di quelli giuridici ed anche a tutela dell’incolumità individuale, quantomeno nel momento in cui le minacce o le molestie provochino un “perdurante e grave stato di ansia o di paura” che, ove venga inteso quale patologia clinicamente accertabile, comporta la lesione del bene salute.
 
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