esame avvocato 2010

Gruppo di Lavoro su svolgimento Traccia 1

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nau82
view post Posted on 15/12/2010, 12:23 by: nau82




CITAZIONE (Seer Aldebaraan @ 15/12/2010, 10:59) 
NEL MERITO con riferimento alla successione C'è:

TRIBUNALE PENALE DI NOLA, sentenza del 28 gennaio 2010. Stalking – Reato abituale – Condotte poste in essere prima e dopo l’entrata in vigore della legge che prevede il reato
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STALKING (art. 612 bis c.p.) – MOLESTIE (art. 660 c.p.)
SUCCESSIONE DI LEGGI
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SI APPLICA LA LEGGE PIU’ SFAVOREVOLE SE PARTE DELL’AZIONE CRIMINOSA CHE DETERMINA LA CONSUMAZIONE DEL REATO E’ STATA POSTA IN ESSERE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA

STALKING
Reato abituale - Condotte poste in essere in parte prima dell’entrata in vigore della legge di previsione del nuovo reato e parte commesse dopo – Applicabilità della legge vigente nel tempo in cui il reato si è consumato anche se più sfavorevole al reo.

[Tribunale Penale di Nola coll. C) Pres. Dr. Aschettino, Giudici dr.ssa Capasso est., dr.ssa Palmieri sentenza N. …./10 del 28.01.2010]

( massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli )


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TRIBUNALE PENALE DI NOLA


OMISSIS…


Con riguardo alla condotta rubricata al capo G, essa è stata prevista come fattispecie incriminatrice grazie alla entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. In ordine a tale ipotesi di reato, va brevemente premesso che, come emerge anche dalla lettura dei relativi lavori parlamentari, il fenomeno dello stalking -termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi Anglosassoni ed unanimemente recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni -è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche). La previsione incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. sanziona quindi, i comportamenti persecutori, diretti o indiretti. ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore, oltre che un mutamento delle abitudini di vita. Prima della introduzione di tale nuova ipotesi di reato, il fenomeno dello stalking poteva essere sanzionato solo se integrante il reato contravvenzionale di molestie (art. 660 c.p.), di per sè non idoneo a colpire efficacemente l'agente e, soprattutto, a prevenire la possibile escalation dei suoi atti persecutori, laddove nel caso di commissione di condotte più gravi -come la violenza privata o i reati contro la vita o l'incolumità individuale- la risposta sanzionatoria si poteva avere solo quando la persecuzione dell'agente era è già sfociata in condotte lèsive della vita o della incolumità personale della vittima e, quindi, allorquando tali beni erano stati già danneggiati, a volte in maniera definitiva. AI fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti ed insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l'incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore per tali beni giuridici, è stata prevista la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 612 bis c.p. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, che la condotta minacciosa e/o violenta sia reiterata nel tempo e sia posta in essere con coscienza e volontà; ancora, perché possa ritenersi integrato il reato in esame, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare nella persona offesa uno stato di disagio emotivo e psicologico, il timore per la propria incolumità e per quella delle persone care, ovvero che sia tale da indurre la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Nel caso in esame, dalla istruttoria dibattimentale risulta senz'altro provata la sussistenza di tutti i su elencati elementi costitutivi del reato di stalking con riguardo alle condotte poste in essere dall’imputato in epoca successiva alla entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, in quanto già di per sé integranti un sistema di atti persecutori. Siccome però le molestie, le violenze e le minacce dell'imputato nei confronti della persona offesa sono iniziate in epoca anteriore all’ entrata in vigore della nuova previsione incriminatrice, si pone con riguardo a tali condotte una questione di successione di legge nel tempo. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, espresso con riferimento ad un altro reato abituale quello di cui all'art. 9 co II L. 1423/1956, la applicazione della legge penale sopravvenuta più sfavorevole è consentita allorquando almeno parte della condotta sia stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della suddetta legge penale, in quanto il tempus commissi delictì da considerare ai fini della applicazione dell'art. 2 c.p., è quello in cui il reato si è consumato (vd. Cass. pen. 20334 del 11/5/2006). Nel caso in esame, le condotte persecutorie sono cominciate senz'altro in epoca antecedente alla entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 anche se, come più volte evidenziato, dopo l'episodio di violenza avvenuto il 15 febbraio 2009 si è verificato un crescendo di tali atti persecutori, per cui è senz'altro possibile affermare che prima della entrata in vigore della nuova norma incriminatrice non si era verificata la consumazione, ovvero il perfezionamento del reato di stalking. Rispetto alla entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, quindi le 'condotte indicate ai capi B e C si pongono come parti dell'elemento oggettivo del delitto' di cui all'art. 612 bis c.p., assorbiti nello stesso, laddove la consumazione si è avuta, per quanto sopra argomentato, in data poco antecedente all'ultimo arresto di Tizio, ovvero il …. 2009.

OMISSIS….

 
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