| REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sez. 5, Sentenza n. 16709 del 27/07/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RIGGIO Ugo - Presidente - Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: Associazione Chiesa di Scientology Gelebrity Center Firenze, In persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso l'avv. Berliri Claudio, che, unitamente agli avv.ti Giovanni Leale e Fabrizio D'Agostini, la rappresenta e difende giusta procura speciale autentica per atto Netaio Roberto Remoli del 18 dicembre 2000, rep. n. 20786; - ricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge; - intimati costituiti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 1^, n. 221/1/99, del 27 settembre 1999, depositata il 29 novembre 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2007 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta; Udito l'avv. Claudio Berliri per la parte ricorrente; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott, Leccisi Gianpaolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne l'impugnativa proposta dall'Associazione contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ritenuta l'omissione della compilazione della dichiarazione e delle scritture contabili obbligatorie si determinava, D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39, 40 e 41, il reddito imponibile ai fini IRPEG ed ILOR per l'anno 1986 sulla base dei ricavi accertati e non contabilizzati. La Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo non raggiunta la prova che le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi fossero state effettuate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, come da quest'ultima rivendicato. L'appello dell'Associazione era dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'Associazione medesima propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate non hanno notificato controricorso limitandosi a depositare un "atto di costituzione" ai soli fini della partecipazione alla udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso - con i quali la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, art. 83 c.p.c., comma 4, art. 1362 ss. c.c. e del principio della libertà negoziale, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio - è investita la decisione del giudice di merito in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione per "mancanza di legittimazione da parte dei delegati (dott.ssa Livia Morone e avv. Fabrizio D'Agostini) nel firmare e presentare l'appello". Il giudice di merito avrebbe errato, ad avviso della parte ricorrente, nell'interpretare il rapporto tra la procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado e la procura successivamente apposta in calce alla memoria aggiuntiva presentata per l'udienza di trattazione avanti al giudice di prime cure: secondo la parte ricorrente, la procura apposta in calce alla memoria non avrebbe sostituito e limitato la procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ma avrebbe solo esteso questa procura ad altro difensore (l'avv. D'Agostini), aggiunto al difensore originario (dott.ssa Morone). Il motivo è fondato. Tenuto conto che l'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c., essendo soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dall'art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio (Cass. n. 12170 del 2005), nella fattispecie - come si ricava dalla lettura degli atti consentita dalla natura processuale della censura espressa in questa sede e dalla stessa autosufficienza del ricorso - la volontà espressa dalla parte con la procura apposta in calce alla memoria presentata per l'udienza di trattazione in primo grado non è stata quella di sostituire il procuratore delegato con la procura apposta in calce al ricorso introduttivo innanzi al giudice tributario, bensì quella di nominare nel giudizio un secondo procuratore. Orbene, secondo un orientamento espresso da questa Corte, "la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per se sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 c.c., comma 2" (Cass. n. 9260 del 2005). Il Collegio è consapevole che, sebbene la sentenza ora citata segua in termini una precedente pronuncia della stessa Corte, la n. 2071 del 2002, esiste, tuttavia, tra le due pronunce, una sentenza di senso contrario, la n. 23589 del 2004, secondo la quale "la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà". Ma per quanto riguarda la fattispecie in esame, tale supposto contrasto giurisprudenziale, laddove davvero esista e non sia solo apparente, deve considerarsi irrilevante perché, ai fini della decisione, le contrastanti pronunce affermano sostanzialmente lo stesso concetto: occorre che vi sia una volontà specifica per escludere (nella prospettiva esegetica nella quale si pongono le sentenze nn. 9260 del 2005 e 2071 del 2002) che il "secondo" procuratore nominato sostituisca il primo o (nella prospettiva esegetica nella quale si pone la sentenza n. 23589 del 2004) che la nomina del "secondo" procuratore revochi il primo. Infatti, nel caso di specie la volontà della parte è espressa chiaramente nel senso che la nomina del "secondo" procuratore non sostituisca (o revochi) il primo, la cui originaria nomina è esplicitamente confermata. Sicché, prescindendo dalle incertezze "stilistiche" della "seconda" procura, che non sostituisce la prima, ma semplicemente la estende ad altro difensore, e stante il carattere disgiuntivo (in assenza di espressa e inequivoca volontà contraria, che nel caso non v'è) dell'esercizio della rappresentanza processuale, non può esservi dubbio sull'ammissibilità dell'appello proposto dall'Associazione contribuente, bastando a questo scopo la sola firma del difensore munito dell'originaria procura (v. Cass. n. 13252 del 2006). Tale procura, infatti, utilizzando inequivocamente la formula "delego a rappresentarmi ... nel presente procedimento e giudizio", è, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, da ritenere efficace a vincere la presunzione di limitazione della procura ad un solo grado di giudizio stabilita dall'art. 83 c.p.c., comma 4 e ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello senza necessità di ulteriore delega (ex plurimis, Cass. n. 12170 del 2005). Pertanto devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana per l'esame del merito della controversia, che non è stato valutato per effetto della cassata dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007
|