esame avvocato 2010

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labrax76
view post Posted on 14/12/2010, 12:43




Cass. 2071/2002
 
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servizionotificazioni1
view post Posted on 14/12/2010, 12:44




IMPORTANTE: VERIFICATE L'UTILITA' DI QUESTA SENTENZA
Estremi *********I TRACCIA***********

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 27 ottobre 2010
Numero: n. 21977
Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29458-2006 proposto da:
O.C., N.O., quest'ultima in proprio e quale
difensore costituito del primo, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell'avvocato degli
avvocati SERAFINO CONFORTI e D'ELIA PAOLA, rappresentati e difesi
dall'avvocato NUCCI ORNELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
A.Fo.R. AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA, in persona del
legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA OVIDIO 10 presso lo studio dell'avvocato BEI ANNA,(studio
ROSATI), rappresentata e difesa dall'avvocato GUALTIERI ALFREDO,
giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13 34/2 005 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il H/ll/2005 R.G.N. 1499/2003; udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010
dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l'Avvocato NUCCI ORNELLA;
udito l'avvocato GUALTIERI ALFREDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto
FATTO E DIRITTO
II dottore commercialista O.C. e l'avvocato N. O. proposero un'azione giudiziaria nei confronti della A.FO.R. Azienda Forestale della regione Calabria di cui erano stati nominati consulenti esterni.
Il giudice di primo grado accolse integralmente il loro ricorso.
A seguito dell'appello della resistente, la Corte d'Appello di Catanzaro ha riformato, in parte, la sentenza, ritenendo fondate due censure.
La prima è relativa all'inclusione nell'importo attribuito ai professionisti della somma di 6.197,42 Euro ciascuno, a titolo di rimborso spese forfettario. Non essendo stata svolta alcuna attività nel periodo di riferimento, la Corte ha ritenuto mancante il presupposto per il riconoscimento.
La Corte ha poi ritenuto ugualmente erronea l'attribuzione in favore di ciascuno degli appellati della somma di 1.032,00 Euro a titolo di risarcimento danni per rinuncia ad altri incarichi professionali, con la motivazione che "non possono essere attribuiti agli appellati vantaggi maggiori di quelli che avrebbero conseguito (compenso previsto dalla convenzione) ove fosse stato rispettato il termine".
I ricorrenti formulano due motivi di ricorso.
II primo, concernente la parte della sentenza che ha negato il "rimborso spese forfettario", è così delineato "violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al disposto dell'art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato".
A parte il rilievo che viene qualificata violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, quella che in ipotesi sarebbe una violazione del n. 4, deve comunque evidenziarsi che il ricorso si limita ad affermare che è generica la censura della appellante richiamata nella sentenza impugnata senza conto di come erano formulati i motivi di appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Peraltro, la censura di erronea quantificazione delle somme riconosciute comprende la censura in oggetto ed esclude che il giudice di appello sia andato al di là del "petitum".
Il secondo motivo, relativo alla negazione del risarcimento danni, denunzia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia". Anche questo motivo è inammissibile, perchè non specifica il tipo di vizio motivazionale, indicando indistintamente omissione, carenza e contraddittorietà della motivazione. Una motivazione non può al tempo stesso mancare ed essere carente o contraddittoria. Nel caso specifico la motivazione c'è (supra, nella sintesi del contenuto della decisione, sono stati riportati i passaggi fondamentali), è sufficiente e priva di incoerenze logiche. In realtà, la censura si risolve in una critica del merito della decisione, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso è, pertanto, nel complesso, inammissibile. Le spese di conseguenza devono essere poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 28,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010
 
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handhy73
view post Posted on 14/12/2010, 12:44




ciao da salerno per ora solo l'art di riferimento 2236 codice civile responsabilità del prestatore d'opera
 
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bobolit
view post Posted on 14/12/2010, 12:46




concordo con la teoria di memole 33...La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, secondo comma, codice civile. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 4 maggio 2005, n. 9260
Preciso che nella traccia non si presume ma si dice chiaramente che si vuole AFFIANCARE al commercialista l'avvocato specializzato...ergo nessuna volontà di cessare il rapporto in essere col commercialista ma solo effettuare una collaborazione..richiesta legittima della società..
 
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paolanr1
view post Posted on 14/12/2010, 12:49




posso dare una mano con i pareri????
sto controllando i temari e simone ed 2009 e 2010 non da nulla
 
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memole33
view post Posted on 14/12/2010, 12:51




BOBOLIT sarebbe la facoltà prevista anche dal codice di rito importamente è l'autonomia dei 2 professionisti e la professionalità non viene intaccata....

quindi concordo anche io con te!
 
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bobolit
view post Posted on 14/12/2010, 12:53




perfetto Memole 33 ritengo anche io che sia così....infatti, penso che non a caso sia stato inserito il termine affiancare prorpio per far capire al candidato che ci sia autonomia di entrambi....
 
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suforzaecoraggio
view post Posted on 14/12/2010, 12:53




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sez. 5, Sentenza n. 16709 del 27/07/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Associazione Chiesa di Scientology Gelebrity Center Firenze, In persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso l'avv. Berliri Claudio, che, unitamente agli avv.ti Giovanni Leale e Fabrizio D'Agostini, la rappresenta e difende giusta procura speciale autentica per atto Netaio Roberto Remoli del 18 dicembre 2000, rep. n. 20786;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- intimati costituiti -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 1^, n. 221/1/99, del 27 settembre 1999, depositata il 29 novembre 1999, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2007 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Claudio Berliri per la parte ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott, Leccisi Gianpaolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnativa proposta dall'Associazione contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ritenuta l'omissione della compilazione della dichiarazione e delle scritture contabili obbligatorie si determinava, D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39, 40 e 41, il reddito imponibile ai fini IRPEG ed ILOR per l'anno 1986 sulla base dei ricavi accertati e non contabilizzati.
La Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo non raggiunta la prova che le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi fossero state effettuate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, come da quest'ultima rivendicato. L'appello dell'Associazione era dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'Associazione medesima propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate non hanno notificato controricorso limitandosi a depositare un "atto di costituzione" ai soli fini della partecipazione alla udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso - con i quali la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, art. 83 c.p.c., comma 4, art. 1362 ss. c.c. e del principio della libertà negoziale, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio - è investita la decisione del giudice di merito in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'impugnazione per "mancanza di legittimazione da parte dei delegati (dott.ssa Livia Morone e avv. Fabrizio D'Agostini) nel firmare e presentare l'appello". Il giudice di merito avrebbe errato, ad avviso della parte ricorrente, nell'interpretare il rapporto tra la procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado e la procura successivamente apposta in calce alla memoria aggiuntiva presentata per l'udienza di trattazione avanti al giudice di prime cure: secondo la parte ricorrente, la procura apposta in calce alla memoria non avrebbe sostituito e limitato la procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ma avrebbe solo esteso questa procura ad altro difensore (l'avv. D'Agostini), aggiunto al difensore originario (dott.ssa Morone).
Il motivo è fondato. Tenuto conto che l'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c., essendo soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dall'art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio (Cass. n. 12170 del 2005), nella fattispecie - come si ricava dalla lettura degli atti consentita dalla natura processuale della censura espressa in questa sede e dalla stessa autosufficienza del ricorso - la volontà espressa dalla parte con la procura apposta in calce alla memoria presentata per l'udienza di trattazione in primo grado non è stata quella di sostituire il procuratore delegato con la procura apposta in calce al ricorso introduttivo innanzi al giudice tributario, bensì quella di nominare nel giudizio un secondo procuratore. Orbene, secondo un orientamento espresso da questa Corte, "la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per se sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 c.c., comma 2" (Cass. n. 9260 del 2005). Il Collegio è consapevole che, sebbene la sentenza ora citata segua in termini una precedente pronuncia della stessa Corte, la n. 2071 del 2002, esiste, tuttavia, tra le due pronunce, una sentenza di senso contrario, la n. 23589 del 2004, secondo la quale "la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà". Ma per quanto riguarda la fattispecie in esame, tale supposto contrasto giurisprudenziale, laddove davvero esista e non sia solo apparente, deve considerarsi irrilevante perché, ai fini della decisione, le contrastanti pronunce affermano sostanzialmente lo stesso concetto: occorre che vi sia una volontà specifica per escludere (nella prospettiva esegetica nella quale si pongono le sentenze nn. 9260 del 2005 e 2071 del 2002) che il "secondo" procuratore nominato sostituisca il primo o (nella prospettiva esegetica nella quale si pone la sentenza n. 23589 del 2004) che la nomina del "secondo" procuratore revochi il primo. Infatti, nel caso di specie la volontà della parte è espressa chiaramente nel senso che la nomina del "secondo" procuratore non sostituisca (o revochi) il primo, la cui originaria nomina è esplicitamente confermata. Sicché, prescindendo dalle incertezze "stilistiche" della "seconda" procura, che non sostituisce la prima, ma semplicemente la estende ad altro difensore, e stante il carattere disgiuntivo (in assenza di espressa e inequivoca volontà contraria, che nel caso non v'è) dell'esercizio della rappresentanza processuale, non può esservi dubbio sull'ammissibilità dell'appello proposto dall'Associazione contribuente, bastando a questo scopo la sola firma del difensore munito dell'originaria procura (v. Cass. n. 13252 del 2006). Tale procura, infatti, utilizzando inequivocamente la formula "delego a rappresentarmi ... nel presente procedimento e giudizio", è, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, da ritenere efficace a vincere la presunzione di limitazione della procura ad un solo grado di giudizio stabilita dall'art. 83 c.p.c., comma 4 e ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello senza necessità di ulteriore delega (ex plurimis, Cass. n. 12170 del 2005).
Pertanto devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana per l'esame del merito della controversia, che non è stato valutato per effetto della cassata dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007
 
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handhy73
view post Posted on 14/12/2010, 12:56




sempre da salerno i prof fanno riferimento a sentenza corte d'appello settembre 2008
 
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dark0z
view post Posted on 14/12/2010, 12:57




sentenza 16709 del 27/07/2007 non c'entra nulla, non facciamo confusione
 
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esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 12:58




CITAZIONE (stellamarina @ 14/12/2010, 12:54) 
STIAMO ASPETTANDO A CHE STATE

Al prossimo messaggio sei fuori dal forum.
 
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unconditional
view post Posted on 14/12/2010, 12:58




ragazzi perdonate l'ignoranza e la cocciutaggine...

ma in termini giuridici c'è differenza tra un fatto compiuto e un'intenzione ???
 
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mukkopazzo
view post Posted on 14/12/2010, 13:00




purtroppo, per assurdo, si deve lavorare solo su corte d'app di milano
 
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memole33
view post Posted on 14/12/2010, 13:00




bravo DARKOZ non c'entra niente!
 
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Frannnss
view post Posted on 14/12/2010, 13:01




Ciao a tutti,
vorrei darvi una mano. Fate questo che è facilissimo.
Leggete attentamente l'articolo e lo risolvete motivando il concetto di giusta causa (che nn si intende quella di diritto del lavoro!!) senza citare giurisprudenza.
 
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179 replies since 14/12/2010, 11:22   50879 views
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