esame avvocato 2010

Giorno1 - Le Tracce, Scrivete qui le tracce non appena le avete

« Older   Newer »
  Share  
esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 11:32




clicca qui
https://esameavvocato2010.forumfree.it/?f=9406733
e postala nel gruppo di lavoro traccia 1
 
Top
peppiniello3
view post Posted on 14/12/2010, 11:38




raga.......spero di essere utile.....
mi hanno appena confermato le prime 2 tracce.....
buon lavoro a tutti!!!!
 
Top
marcopassa
view post Posted on 14/12/2010, 11:38




fai copia incolla
 
Top
STEG
view post Posted on 14/12/2010, 11:39




c'è speranza di avere le soluzioni nelle prossime ore?
 
Top
esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 11:40




Le soluzione saranno postate non appena pronte, non date fretta, ci sono almeno 3 ore a disposizione
 
Top
londraaa
view post Posted on 14/12/2010, 12:53




intorno alle due/tre riusciremo ad avere il parere svolto???
 
Top
esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 13:02




tra le 15 e 16
 
Top
sifunietta
view post Posted on 14/12/2010, 13:33




PROFESSIONI INTELLETTUALI
Professioni intellettuali, in genere

Pret. Milano, 5 marzo 1997
Il recesso, in materia di incarichi professionali, è disciplinato espressamente dall'art. 2237 c.c., il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso. Pertanto, in tema di professioni intellettuali, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1725 c.c., secondo cui in caso di revoca del mandato oneroso senza che ricorra una giusta causa, il mandante è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del mandatario.

Pret. Milano, 05-03-1997
Pirani c. Comitato difesa consumatori




è utile? sto facendo una ricerca sulle banche dati per trovare qualche sentenza da suggerirvi per elaborare i pareri

Articolo 13 tariffa professionale dei dottori commercialisti1 (DPR 10 ottobre 1994, n. 645),
Incarico non giunto a compimento
1. Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a
compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni
svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle
stesse possa essere derivato al cliente.
Per espressa disposizione dell'articolo in rassegna, le ragioni che possono aver portato al
mancato compimento dell'incarico sono ininfluenti ai fini dell’insorgenza del diritto ai compensi.
Per la determinazione delle indennità e dei rimborsi di spese non sorgono difficoltà applicative.
Poiché, con la sola eccezione di onorari preconcordati per prestazioni continuative, il diritto alla
percezione di onorari specifici matura solo con la conclusione della pratica, gli stessi non
possono essere applicati nel caso di incarico non giunto a compimento: si rendono pertanto
applicabili soltanto gli onorari graduali di cui all'articolo 26 (determinati con riferimento alle
singole prestazioni già svolte) senza la limitazione prevista dal secondo comma dell'articolo 21,
poiché non si verifica il cumulo con onorari specifici. Si ricorda peraltro che, come precisato nel
commento all’articolo 7, gli onorari specifici minimi, inderogabili, indicati nei diversi articoli sono
dovuti anche nel caso che l’incarico non sia giunto a compimento quando sono superiori agli
onorari graduali di cui all’articolo 26 (che sarebbero applicabili per quanto testé detto).
Anche se l'incarico non è giunto a compimento, qualora dalle prestazioni svolte derivi un
risultato utile per il cliente, se ne deve tener conto agli effetti della concreta determinazione
degli onorari spettanti, secondo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 3.

 
Top
skeggetta
view post Posted on 14/12/2010, 13:40




cosa dicono gli esaminatori risptto al fatto che la sentenza risolutiva sia d'appello e non di cassazione??? da noi gli esaminatori stanno sconsigliando la prima traccia perchè rischiosa....
 
Top
londraaa
view post Posted on 14/12/2010, 13:54




tra le 15 e le 6 avremo tutto pronto?? scusate l'ansia ma era per capire meglio visto che mi chiamano per sapere dalla sede di esame
 
Top
traettino1976
view post Posted on 14/12/2010, 14:03




scusa ma fonziona questo forum
 
Top
sifunietta
view post Posted on 14/12/2010, 14:15




AVVOCATO
Responsabilità professionale
LAVORO AUTONOMO

LAVORO - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Avvocato - Responsabilità professionale per mancata impugnazione di sentenza sfavorevole al suo cliente per difetto di legittimazione passiva dei convenuti - Presupposti - Vizio di motivazione di sentenza di rigetto della domanda di accertamento di detta responsabilità - Fattispecie

Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15718
Posto che, in generale, la circostanza che l'errore commesso dall'avvocato nel giudizio di primo grado possa essere rimediato attraverso la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente, di per sé, ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza che escluda la responsabilità professionale del difensore allorquando la soccombenza sia dipesa da errori di impostazione attinenti alla sfera processuale o alla corretta evocazione in giudizio dei soggetti legittimati passivi (come nella specie), siccome riconducibili a competenze squisitamente tecniche, senza che risultino esaminati i profili relativi all'ascrivibilità del rigetto della domanda risarcitoria a colpa dell'assistito o all'emergenza di fatti idonei a dimostrare la mancanza di colpa del legale nonché i profili relativi all'imputabilità dell'omessa proposizione dell'appello a colpa del cliente o non, piuttosto, alla responsabilità del professionista. (Cassa con rinvio, App. Milano, 30/12/2005)

Cass. civ. Sez. III, 02-07-2010, n. 15718 (rv. 613980)


ecco la sentenza di riferimento
 
Top
antoniobellezza
view post Posted on 14/12/2010, 14:29




SCUSATE CI SONO INFORMAZIONI SULLA TERZA TRACCIA?
 
Top
esameavvocato2010
view post Posted on 14/12/2010, 17:33




domani ci rivediamo qui, grazie a chi ha collaborato
 
Top
view post Posted on 14/12/2010, 17:34

Il Siciliano

Group:
Member
Posts:
384
Location:
Milano

Status:


CITAZIONE (antoniobellezza @ 14/12/2010, 14:29) 
SCUSATE CI SONO INFORMAZIONI SULLA TERZA TRACCIA?

no, non esiste..
 
Top
51 replies since 14/12/2010, 10:08   19334 views
  Share