| PROFESSIONI INTELLETTUALI Professioni intellettuali, in genere
Pret. Milano, 5 marzo 1997 Il recesso, in materia di incarichi professionali, è disciplinato espressamente dall'art. 2237 c.c., il quale, tenendo conto del particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista, concede al primo la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, restando a suo carico il solo obbligo di rimborsare al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera prestata fino al momento del recesso. Pertanto, in tema di professioni intellettuali, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1725 c.c., secondo cui in caso di revoca del mandato oneroso senza che ricorra una giusta causa, il mandante è obbligato al risarcimento del danno nei confronti del mandatario.
Pret. Milano, 05-03-1997 Pirani c. Comitato difesa consumatori
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Articolo 13 tariffa professionale dei dottori commercialisti1 (DPR 10 ottobre 1994, n. 645), Incarico non giunto a compimento 1. Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente. Per espressa disposizione dell'articolo in rassegna, le ragioni che possono aver portato al mancato compimento dell'incarico sono ininfluenti ai fini dell’insorgenza del diritto ai compensi. Per la determinazione delle indennità e dei rimborsi di spese non sorgono difficoltà applicative. Poiché, con la sola eccezione di onorari preconcordati per prestazioni continuative, il diritto alla percezione di onorari specifici matura solo con la conclusione della pratica, gli stessi non possono essere applicati nel caso di incarico non giunto a compimento: si rendono pertanto applicabili soltanto gli onorari graduali di cui all'articolo 26 (determinati con riferimento alle singole prestazioni già svolte) senza la limitazione prevista dal secondo comma dell'articolo 21, poiché non si verifica il cumulo con onorari specifici. Si ricorda peraltro che, come precisato nel commento all’articolo 7, gli onorari specifici minimi, inderogabili, indicati nei diversi articoli sono dovuti anche nel caso che l’incarico non sia giunto a compimento quando sono superiori agli onorari graduali di cui all’articolo 26 (che sarebbero applicabili per quanto testé detto). Anche se l'incarico non è giunto a compimento, qualora dalle prestazioni svolte derivi un risultato utile per il cliente, se ne deve tener conto agli effetti della concreta determinazione degli onorari spettanti, secondo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 3.
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